Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31993 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31993 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 12/06/2002
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Venezia il 12 novembre 2024, che veniva presentato nell’interesse di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Tale sentenza veniva pronunciata a seguito dell’impugnazione della decisione di primo grado, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia il 9 gennaio 2024.
Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti hanno raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell’imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.
Pertanto, il ricorso, incentrato sull’incongruità del percorso motivazionale formulato dalla Corte di appello di Venezia, censurato sotto il profilo della qualificazione del trattamento sanzionatorio irrogato ad NOME COGNOME risulta proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell’ordinamento processuale l’istituto del concordato sui motivi.
In questa cornice, nel ribadire l’inammissibilità delle doglianze poste a fondamento del ricorso in esame, ci si deve limitare a richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME Fabio, Rv. 276102-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. 272853-01).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271333-01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa del ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso l’il settembre 2025.