Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31795 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31795 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato ad Augusta il 13/10/1989
avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 24/04/2025, la Corte d’appello di Catania, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma dell sentenza del 13/06/2024 del G.u.p. del Tribunale di Siracusa, emessa in esito a giudizio abbreviato, rideterminava in quattro anni di reclusione ed € 1.400,00 di multa la pena irrogata a NOME COGNOME per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di rapina pluriaggravata in concorso di cui al capo A) dell’imputazione, furto pluriaggravato in concorso di cui al capo B) dell’imputazione e tentato furto pluriaggravato in concorso di cui al capo C) dell’imputazione.
Avverso l’indicata sentenza del 24/04/2025 della Corte d’appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. NOME COGNOME, NOME COGNOME affidato a un unico motivo, con il quale lamenta «carenza assoluta di motivazione e violazione di legge» «in relazione al contenuto dell’accordo il cui merito e la cui legittimità dovevano comunque costituire oggetto di vaglio», in quanto la Corte d’appello di Catania si era limitata ad argomentare che «la pena, in relazione alla concreta gravità dei reati per cui gli imputati hanno
riportato condanna in primo grado, appare comunque equa, proporzionata e del tutto adeguata al fatto concreto e al profilo personologico dei rei».
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reat per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481-01) – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalit della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa d quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta «carenza assoluta di motivazione e violazione di legge» «in relazione al contenuto dell’accordo il cui merito e la cui legittimità dovevano comunque costituire oggetto di vaglio», in quanto la Corte d’appello di Catania si era limitata ad argomentare che «la pena, in relazione alla concreta gravità dei reati per cui gli imputati hanno riportato condanna in primo grado, appare comunque equa, proporzionata e del tutto adeguata al fatto concreto e al profilo personologico dei rei», non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello, in quanto risulta attenere a presunti vizi attinenti alla determinazione della pena, della quale non è tuttavia contestata l’illegalità.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui all legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/09/2025.