Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29355 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 2 Num. 29355 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
Composta da
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 30/08/1985 a NAPOLI avverso la sentenza in data 08/04/2025 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di trattazione con procedura de plano .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME COGNOME, per mezzo del proprio procuratore speciale, ricorre avverso la sentenza in data 08/04/2025 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599bis , cod.proc.pen..
Deduce:
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto eventuale riduzione della pena per il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.
2.Ciò premesso, il ricorso Ł inammissibile perchØ propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, Ł ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).
Le doglianze relative alle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena irrogata si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui Ł consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599bis , cod.proc., in quanto attinenti ai motivi rinunciati e alla misura della pena concordata dallo stesso odierno ricorrente.
Va rimarcato, infatti, che la pena irrogata Ł quella determinata dalle stesse parti e che l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione
rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.
Ipotesi che non ricorre nØ viene dedotta con il ricorso in esame.
3. Da quanto esposto discende l’inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 08/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME