Concordato in Appello: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
L’istituto del concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento processuale di grande rilevanza, finalizzato a deflazionare il carico giudiziario e a definire il processo in tempi più celeri. Tuttavia, la scelta di aderire a tale accordo comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti del ricorso contro una pena concordata, offrendo importanti spunti di riflessione per la difesa.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma di una precedente condanna per reati come bancarotta fraudolenta e truffa aggravata, aveva rideterminato la pena inflitta a un imputato. Tale rideterminazione era il risultato di un concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. L’accordo prevedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del giudizio e altri già definiti con una precedente sentenza, a fronte della rinuncia dell’imputato agli altri motivi di gravame.
Nonostante l’accordo, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla pena base e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il Ricorso in Cassazione e il Valore del Concordato in Appello
Il fulcro del ricorso verteva sulla presunta inadeguatezza della motivazione della Corte d’Appello nel quantificare la pena, sebbene tale pena fosse il risultato di un accordo tra le parti. La difesa, con un unico motivo, cercava di rimettere in discussione elementi che erano stati oggetto del negozio processuale, sperando in un riesame da parte della Suprema Corte. Si poneva quindi la questione fondamentale: fino a che punto un accordo sulla pena vincola le parti e preclude ulteriori contestazioni?
La Decisione della Suprema Corte: Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e inequivocabile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’accordo stipulato ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. ha natura di negozio processuale che, una volta recepito nella decisione del giudice, non può essere modificato unilateralmente.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e si articolano su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, la rinuncia a uno o più motivi di appello, che è il presupposto del concordato in appello, circoscrive l’oggetto della decisione del giudice ai soli punti non coperti dalla rinuncia. Di conseguenza, l’imputato non può, in un secondo momento, lamentare in Cassazione una carenza di motivazione su aspetti ai quali ha volontariamente rinunciato. Sarebbe una contraddizione logica e procedurale.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, il ricorso per cassazione avverso la misura della pena concordata è, per sua natura, inammissibile. L’accordo liberamente stipulato tra le parti cristallizza il trattamento sanzionatorio. L’unica eccezione a questa regola ferrea è l’ipotesi di ‘illegalità’ della pena (ad esempio, una pena applicata al di fuori dei limiti edittali previsti dalla legge). Nel caso di specie, la Corte ha specificato che tale illegalità non solo non era stata eccepita dal ricorrente, ma non era comunque ravvisabile, conformemente a quanto statuito dalle Sezioni Unite.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza un principio cardine della procedura penale: pacta sunt servanda. La scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che offre il vantaggio di una pena certa e potenzialmente più mite, ma che implica la definitiva accettazione di quel trattamento sanzionatorio. La decisione della Cassazione serve da monito: una volta siglato l’accordo e omologato dal giudice, la via per contestare la misura della pena è preclusa, salvo i casi eccezionali e tassativi di illegalità. Pertanto, la difesa deve ponderare con estrema attenzione i pro e i contro di tale istituto, essendo consapevole della sua natura vincolante e della quasi impossibilità di rimetterlo in discussione in una fase successiva.
È possibile impugnare in Cassazione la misura della pena decisa con un concordato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che è inammissibile il ricorso proposto in relazione alla misura della pena concordata, poiché il negozio processuale liberamente stipulato tra le parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato.
Cosa succede se un imputato rinuncia a dei motivi di appello per ottenere un concordato sulla pena?
Se un imputato rinuncia a uno o più motivi di appello a seguito di un concordato, la cognizione del gravame viene circoscritta ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi. Di conseguenza, l’imputato non può successivamente lamentarsi, con il ricorso per cassazione, dell’eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati.
Esiste qualche eccezione che permette di impugnare una pena concordata in appello?
Sì, l’unica eccezione che consente di impugnare una pena concordata è l’ipotesi di ‘illegalità’ della pena stessa. Tuttavia, come precisato dalla Corte nel caso di specie, tale illegalità non era stata né eccepita dal ricorrente né ravvisabile nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28541 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 28541 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Angri il 20/09/1952
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE DI APPELLO DI TORINO Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME COGNOME per i delitti di bancarotta fraudolenta, truffa aggravata ed altro, a seguito di concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alla regiudicanda e quelli già giudicati con sentenza del 20 novembre 2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, con contestuale rinuncia agli altri motivi di gravame, ha rideterminato la pena inflittagli.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato con un solo motivo, denunciando il vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con peculiare riguardo alla
individuazione della pena base e al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610, comma 5bis e 599bis cod. proc. pen.
3.1. Va ribadito che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599bis cod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di modo che l’imputato non può, poi, dolersi, con il ricorso per cassazione, dell’eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati.
3.2. In particolare, questa Corte ha affermato che, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234).
Illegalità della pena che non è stata eccepita dal ricorrente e, comunque, non ricorre nel caso di specie, alla stregua di quanto statuito al riguardo dal diritto vivente (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886 -01).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 14/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME