Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28541 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 28541 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Angri il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE DI APPELLO DI TORINO Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME COGNOME per i delitti di bancarotta fraudolenta, truffa aggravata ed altro, a seguito di concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alla regiudicanda e quelli già giudicati con sentenza del 20 novembre 2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, con contestuale rinuncia agli altri motivi di gravame, ha ridetermiNOME la pena inflittagli.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato con un solo motivo, denunciando il vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio, con peculiare riguardo alla
individuazione della pena base e al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610, comma 5bis e 599bis cod. proc. pen.
3.1. Va ribadito che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599bis cod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di modo che l’imputato non può, poi, dolersi, con il ricorso per cassazione, dell’eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati.
3.2. In particolare, questa Corte ha affermato che, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234).
Illegalità della pena che non è stata eccepita dal ricorrente e, comunque, non ricorre nel caso di specie, alla stregua di quanto statuito al riguardo dal diritto vivente (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 -01).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 14/07/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME