Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28307 Anno 2025
NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 28307 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 10/04/1985 a CATANIA
avverso la sentenza in data 23/04/2025 della CORTE DI APPELLO DI CATA- visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di trattazione con procedura de plano;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 23/04/2025 della Corte di appello di Catania, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen. , con rinuncia ai motivi d’impugnazione.
1.1. Con un unico motivo di ricorso si duole dell’omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite avverso una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di gravame, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di
cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 2020, M., Rv. 278170).
L’omessa motivazione in punto di sussistenza di cause di proscioglimento è una questione che si pone al di fuori delle ipotesi per cui è consentita l’impugnazione in cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità del ricorso.
Vale la pena rimarcare come la pena irrogata sia quella determinata dalle stesse parti e che l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.
Ipotesi che non ricorre né viene dedotta con i ricorsi in esame.
3 . Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità de l ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso il 09/07/2025 Il Consigliere estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME