Il Concordato in Appello e l’inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti (pubblico ministero e imputato) di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Ma cosa succede se, una volta ottenuta la sentenza che ratifica l’accordo, l’imputato decide di impugnarla in Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i limiti di tale impugnazione, confermando un principio consolidato: non ci si può lamentare di ciò che si è concordato.
I Fatti del Caso: dalla Pena Concordata al Ricorso
Nel caso in esame, la Corte di Appello di Genova aveva applicato a un imputato la pena concordata tra le parti: due anni di reclusione e 1.000 euro di multa. Nonostante l’accordo, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo: la mancanza o manifesta illogicità della motivazione riguardo alla determinazione della pena inflitta. In sostanza, si contestava il modo in cui il giudice d’appello avesse giustificato la quantificazione della sanzione, pur essendo questa il frutto di un patto processuale.
Il Concordato in Appello e i suoi Limiti
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile con una procedura semplificata (de plano). La decisione si fonda su un principio cardine del sistema delle impugnazioni e della logica stessa degli accordi processuali. Quando l’imputato e l’accusa raggiungono un accordo sulla pena, entrambe le parti rinunciano a sollevare determinate contestazioni. L’imputato accetta la pena proposta in cambio della chiusura del processo d’appello, rinunciando implicitamente a tutti i motivi di gravame che non sono stati accolti nell’accordo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito che la giurisprudenza è unanime nell’affermare l’inammissibilità di un ricorso per cassazione contro una sentenza di concordato in appello quando i motivi proposti riguardano doglianze a cui si è rinunciato. Nel caso specifico, lamentare la carenza di motivazione sulla determinazione della pena è una palese contraddizione. La pena, infatti, non è stata determinata autonomamente dal giudice, ma è stata stabilita proprio sulla base dell’accordo tra le parti.
L’accordo processuale assorbe e supera la necessità di una motivazione dettagliata sulla quantificazione della pena, poiché la sua congruità è stata preventivamente valutata e accettata dalla difesa. Proporre ricorso su questo punto equivale a contestare il contenuto stesso dell’accordo a cui si è liberamente aderito. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato considerato non deducibile ai sensi dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. La scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente dalla difesa. Se da un lato offre il vantaggio di una definizione rapida del processo e di una pena potenzialmente più mite, dall’altro comporta la rinuncia a contestare in Cassazione tutti gli aspetti coperti dall’accordo, in primis l’entità della pena. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver promosso un’impugnazione priva di fondamento.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di “concordato in appello”?
Sì, ma solo per motivi specifici che non riguardino i punti oggetto dell’accordo. È inammissibile un ricorso che contesti, ad esempio, l’entità della pena, poiché accettando l’accordo si rinuncia a sollevare tale doglianza.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena. Tuttavia, la pena era stata fissata tramite un accordo tra l’imputato e l’accusa, quindi l’imputato aveva implicitamente rinunciato a contestarne la congruità e la relativa motivazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo la legge, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito inutilmente la Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27033 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27033 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a GENOVA il 05/09/1992
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza ex art. 599bis cod.proc.pen. in data 9 aprile 2025, applicava a Camellina Stefano la pena concordata tra le parti di anni 2 di reclusione ed € 1.000,00 di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to COGNOME deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto determinazione della pena irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc.pen..
Ed invero, con plurime decisioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il ricorso per cassazione avverso sentenza di concordato in appello con il quale si deducono doglianze relative a motivi rinunciati è inammissibile (vedi tra le tante Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 -01); e nel caso in esame il ricorso lamenta l’omessa motivazione in punto determinazione della pena pur essendo stata, la stessa, stabilita sulla base dell’accordo tra lo stesso imputato ed il rappres entante dell’accusa con rinuncia a tutte le rimanenti doglianze.
In conclusione, l ‘ impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna de l ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 luglio 2025