Concordato in Appello: La Cassazione Fissa i Paletti per l’Impugnazione
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sull’esito del giudizio di secondo grado. Tuttavia, la natura consensuale di tale accordo impone precisi limiti alla sua successiva impugnazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito quali sono i confini invalicabili per chi intende ricorrere contro una sentenza che ha ratificato un patteggiamento in appello, chiarendo l’impossibilità di rimettere in discussione il merito della vicenda.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia. Quest’ultima, in accoglimento di un concordato in appello, aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare di Verona. L’imputato, tuttavia, decideva di presentare ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo: un presunto vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare elementi che avrebbero potuto condurre a un proscioglimento per una causa di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
Il Concordato in Appello e i Suoi Limiti di Impugnazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, cogliendo l’occasione per riaffermare un principio consolidato nella sua giurisprudenza. La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è il risultato di un accordo volontario tra l’imputato e l’accusa, al quale il giudice si limita a dare efficacia giuridica dopo aver verificato la correttezza della qualificazione del fatto e la congruità della pena concordata. Proprio per questa sua natura negoziale, la possibilità di contestarla è estremamente limitata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha specificato che il ricorso in Cassazione contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo ed esclusivamente per motivi che attengono alla validità dell’accordo stesso. In particolare, è possibile impugnare la sentenza solo per:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, se il consenso è stato estorto con violenza o inganno).
2. Vizi relativi al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è preclusa. La Corte ha chiarito che sono inammissibili i ricorsi fondati su:
* Motivi rinunciati: Le questioni a cui l’imputato ha implicitamente o esplicitamente rinunciato aderendo all’accordo.
* Mancata valutazione di cause di proscioglimento: La scelta di patteggiare la pena in appello implica l’accettazione della condanna e la rinuncia a far valere eventuali cause di non punibilità che avrebbero richiesto un esame nel merito.
* Vizi nella determinazione della pena: Non è possibile contestare la quantificazione della pena, a meno che essa non sia illegale, ovvero inflitta al di fuori dei limiti previsti dalla legge o in una specie diversa da quella stabilita.
Nel caso di specie, la richiesta dell’imputato di valutare una possibile causa di non punibilità rientrava pienamente tra le questioni di merito a cui aveva rinunciato con l’accordo. Pertanto, il ricorso non poteva essere accolto.
Le Conclusioni: L’Irreversibilità dell’Accordo
Questa ordinanza conferma la natura quasi “tombale” del concordato in appello. Chi sceglie questa strada processuale deve essere consapevole che sta compiendo una scelta strategica che preclude, nella quasi totalità dei casi, un ulteriore grado di giudizio sul merito della propria responsabilità. L’istituto garantisce celerità e una pena certa, ma il prezzo è la rinuncia a contestare l’impianto accusatorio. La decisione della Cassazione, dichiarando l’inammissibilità del ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, serve da monito: l’accesso alla giustizia non può essere utilizzato per aggirare le conseguenze di scelte processuali consapevolmente assunte.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
No. Il ricorso è ammesso solo per motivi strettamente limitati, quali vizi nella formazione della volontà delle parti, problemi nel consenso del pubblico ministero o una decisione del giudice non conforme all’accordo raggiunto.
Posso impugnare una sentenza di concordato in appello se ritengo che il giudice non abbia considerato una causa di non punibilità?
No. Secondo la decisione in esame, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) è un motivo di merito a cui la parte rinuncia aderendo al concordato, e pertanto il relativo ricorso è inammissibile.
Cosa succede se si propone un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1159 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1159 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 07/05/1985
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che, in accoglimento del concordato di cui all’art. 599-bis cod. pen., ha rideterminato la pena irrogata all’imputat per i reati allo stesso ascritti, confermando nel resto la pronuncia resa da Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Vizio di motivazione, per mancata valutazione degli elementi che possano consentire l’accertamento di cause di non punibilità) è inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione de pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 27610201), condizioni nel caso non ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Pre ente Il Consigliere estensore NOMEPri& 171 -‘