Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31086 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31086 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il 24/02/1985 NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 28/07/1959 NOME COGNOME nato il 13/04/1980
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 12002 /2025
Considerato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che ha confermato la condanna dei ricorrenti rispettivamente:
nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui al capo n) – delitto p. e p. dagl 81 cpv., 110, 453, 459 cod. pen.; per il reato di cui al capo t) – delitto p. e p. dagli 81 cpv., 110, 453, 459 cod. pen.; per il reato di cui al capo y) – delitto p. e p. d artt. 81 cpv., 110, 453, 459 cod. pen.;
nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui al capo n) – delitto p. e p. dagli 81 cpv., 110, 453, 459 cod. pen.
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la medesima sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in accoglimento del concordato tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., h rideterminato la pena in anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 600,00 di multa.
Ritenuto che i ricorsi degli imputati COGNOME e COGNOME – che, con motivo unico, denunziano vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità – sono manifestamente infondati giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di u “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanz processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto pos fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito ( 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello.
L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando d
concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli a eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare sia al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso sentenze pronunziate nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).
Le Sezioni Unite, nell’ordinanza COGNOME, hanno, in particolare, statuito che la richiesta applicazione della pena e il consenso prestato «sono, infatti, espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono a formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamen tali, non può esser unilateralmente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito, con l’allegazione, per giunta, di ragioni precluse dall’implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa propos di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura».
Ne consegue che, non potendo essere messo in discussione il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti, neanche la parte può dolersi dell’assenza di motivazione sul punto.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09 luglio 2025
Il consigli e estensore
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Il Presi