Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16939 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16939 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a TARANTO il 29/01/1959
NOME nato a TARANTO il 25/05/1988
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE di APPELLO di LECCE, Sezione Distaccata di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in data maggio 2024 la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, in parziale riforma del sentenza emessa in data 18 settembre 2023 dal Tribunale di Taranto riduceva la pena inflitta a COGNOME NOME ad anni due e mesi otto di reclusione euro 4.800,00 di multa e quella inflitta a COGNOME NOME ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiede l’annullamento.
2.1. La difesa di COGNOME NOME articolava un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, assumendo che la Corte territorial aveva disatteso le doglianze contenute nell’atto di appello concernenti la pe base, che nella specie era stata applicata in misura sensibilmente superiore minimo edittale.
2.2. La difesa di COGNOME NOME articolava un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, assumendo che la Corte territorial aveva disatteso le doglianze contenute nell’atto di appello concernenti determinazione degli aumenti di pena operati per la continuazione, ritenut eccessivi e applicati senza alcuna argomentazione a supporto.
I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente involgendo le medesime questioni, sono inammissibili in quanto entrambi aventi ad oggetto motivi non consentiti.
Ed invero, secondo il non controverso orientamento del giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, nei confronti della sentenza re all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai moti rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legitti costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi oggetto di rinuncia (v., in tal senso, Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/202 COGNOME, Rv. 285619 – 01, che tratta di una fattispecie in cui il motivo d’appe rinunciato, attenendo all’eccezione di costituzionalità dell’attenuante special cui all’art. 452-decies cod. pen., comportava la rinuncia a un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello oggetto di accordo).
Nel caso di specie, entrambi i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi appello, concordando con il Pubblico Ministero le pene applicate dalla Corte di
appello, sicché i medesimi non possono dolersi del trattamento sanzionatorio applicato.
Alla stregua di tali rilievi entrambi i ricorsi devono, dunque, essere dichiar inammissibili.
4. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art.
cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricor
siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della caus di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascun
somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa dell ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2025
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