Concordato in Appello: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta un importante strumento di economia processuale. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo tra le parti e ratificato dal giudice, le possibilità di impugnazione si riducono drasticamente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso avverso una sentenza di patteggiamento in appello, specialmente quando le critiche riguardano la misura della pena.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per reati legati agli stupefacenti. In primo grado, il Tribunale aveva inflitto una certa pena all’imputata. Successivamente, la Corte d’Appello, accogliendo la richiesta delle parti, riformava parzialmente la sentenza, riducendo la pena a un anno e tre mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa. Questa decisione era il risultato di un concordato in appello, un accordo in cui l’imputata, di fatto, accetta una pena ridotta in cambio della rinuncia a determinati motivi di appello.
Nonostante l’accordo, la difesa presentava ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, si contestava alla Corte d’Appello di non aver valutato la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, un motivo che, a dire della difesa, non era stato oggetto di rinuncia.
Il Ricorso e il Principio del Concordato in Appello
La difesa ha tentato di scardinare la decisione concordata sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di motivare su un punto cruciale e non rinunciato: le attenuanti generiche. Il ricorso si fondava sull’idea che, pur in presenza di un accordo, il giudice mantenesse un dovere di valutazione su tutti gli aspetti non esplicitamente abbandonati dalle parti.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto questa impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile e ribadendo la natura essenzialmente negoziale del concordato in appello. L’accordo processuale, una volta siglato e recepito dal giudice, cristallizza la situazione e non può essere rimesso in discussione unilateralmente, se non per ragioni eccezionali.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha fornito una spiegazione chiara e lineare, basata su principi giurisprudenziali consolidati. Le motivazioni della decisione si articolano su due pilastri fondamentali.
I Limiti all’Impugnazione della Sentenza Concordata
Innanzitutto, la Corte ha ricordato che il ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per un novero ristretto di motivi. Essi includono:
1. Vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo.
2. Mancanza del consenso del Procuratore Generale sulla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto.
Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi di appello a cui si è rinunciato o alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p.
La Distinzione tra Misura della Pena e Illegalità della Pena
Il punto centrale della motivazione risiede nella distinzione tra la misura della pena e la sua illegalità. La Corte ha chiarito che, sebbene sia possibile contestare vizi che attengono alla determinazione della pena, ciò è ammesso solo se tali vizi si traducono in una sanzione illegale (ad esempio, una pena inferiore al minimo edittale o di specie diversa da quella prevista dalla legge).
Nel caso specifico, la lamentela sulla mancata concessione delle attenuanti generiche riguarda la misura della pena, ovvero il quantum concordato tra le parti. Non ponendo alcun profilo di illegalità, tale doglianza non può trovare spazio in sede di legittimità. L’accordo processuale, liberamente stipulato, ingloba anche la valutazione comparativa di circostanze aggravanti e attenuanti, e non può essere rinegoziato in Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio cardine della procedura penale: il concordato in appello è un negozio processuale che, una volta consacrato in una sentenza, non è suscettibile di modifiche unilaterali. L’imputato che accetta di concordare la pena rinuncia implicitamente a contestarne la congruità, salvo che essa sfoci in una palese illegalità. La richiesta di attenuanti generiche, essendo un elemento che incide sulla quantificazione della pena, rientra a pieno titolo nell’ambito dell’accordo e non può essere utilizzata come grimaldello per rimettere in discussione l’intesa raggiunta. La declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, serve da monito sulla serietà e definitività degli accordi processuali.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
Sì, ma solo per motivi molto specifici e limitati, come vizi nella formazione della volontà delle parti di accordarsi, la mancanza di consenso del Procuratore Generale, o se la pena applicata dal giudice è diversa da quella concordata o risulta illegale.
Si può contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche in una pena concordata in appello?
No. Secondo la Corte, una volta che la pena è stata liberamente concordata, la sua misura non può essere modificata tramite ricorso, a meno che la sanzione non sia illegale. La valutazione sulle attenuanti generiche rientra nella determinazione della misura della pena, che è oggetto dell’accordo stesso.
Cosa succede se un ricorso contro un concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso (ritenendolo, ad esempio, palesemente infondato), può condannare il ricorrente anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18029 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18029 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 19/02/1995
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza del 26 settembre 2024, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 21 settembre 2022, ha ridotto la pena inflitta a NOME ad anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, confermando nel resto l’impugnata sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità penale dell’imputata in ordine al reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 1, le g), D.P.R. n. 309/90.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo un unico motivo di doglianza, con il quale censura l’omessa motivazione in relazione a motivo di gravame non oggetto di rinuncia (art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.). In particolare, lamenta che la Corte territoriale non abbia espresso alcuna valutazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche oggetto specifico del secondo motivo d’appello, non rinunciato.
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. Si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso l sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizio di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventual vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01).
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall’imputato ; non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica il diniego delle generiche rispetto ad una pena concordata, è inammissibile.
E’ tale infatti il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pe concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv 275234 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., l condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente