Concordato in Appello: La Cassazione Fissa i Paletti per l’Impugnazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili per il ricorso, chiarendo quali motivi sono ammissibili e quali destinati a un’inevitabile declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: Dall’Accordo al Ricorso
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli aveva applicato a un imputato la pena concordata tra le parti, prendendo atto della sua rinuncia ai motivi di appello relativi all’affermazione di responsabilità. Nonostante l’accordo, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando proprio una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità penale.
La difesa, in sostanza, cercava di rimettere in discussione un punto — la colpevolezza — che era stato implicitamente accettato attraverso l’adesione al concordato sulla pena. Questa mossa ha portato la questione all’attenzione della Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un simile ricorso.
I Limiti al Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per riaffermare un principio consolidato in materia. I giudici hanno spiegato che la sentenza emessa a seguito di concordato in appello può essere impugnata solo per motivi ben specifici. Questi includono:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, se il consenso è stato estorto o viziato).
2. Problematiche inerenti al consenso prestato dal pubblico ministero.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso non è consentito.
Le Motivazioni: Rinuncia Implicita e Motivi Non Consentiti
La Corte ha chiarito che le doglianze relative ai motivi a cui si è rinunciato, come la valutazione della responsabilità, sono inammissibili. Accedere al concordato sulla pena significa, per l’imputato, accettare l’affermazione di colpevolezza e concentrare la discussione solo sull’entità della sanzione. È una scelta processuale che preclude la possibilità di contestare successivamente il merito della condanna.
Allo stesso modo, sono state ritenute inammissibili le censure relative alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento secondo l’articolo 129 del codice di procedura penale (la cosiddetta ‘evidenza dell’innocenza’) e i vizi sulla determinazione della pena, a meno che non si traducano in una sanzione illegale, ovvero una pena di specie diversa da quella prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La decisione sottolinea la natura vincolante dell’accordo processuale. Il concordato in appello è un patto che, una volta siglato, limita le future strategie difensive. Proporre un ricorso per cassazione basato su motivi rinunciati non solo è inutile, ma anche controproducente. Infatti, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro. Questa pronuncia serve da monito: la scelta del concordato deve essere ponderata, poiché chiude definitivamente la porta a ogni discussione sulla colpevolezza.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi specifici, quali vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, problemi legati al consenso del pubblico ministero, o una decisione del giudice non conforme all’accordo stesso. Non è possibile impugnarla per motivi a cui si è rinunciato.
Si può contestare la responsabilità penale dopo aver accettato un concordato in appello?
No. Secondo la Corte, l’adesione al concordato sulla pena implica la rinuncia ai motivi di appello relativi all’affermazione di responsabilità. Pertanto, non è possibile sollevare nuovamente tale questione in sede di ricorso per cassazione.
Cosa comporta la presentazione di un ricorso inammissibile contro una sentenza di concordato?
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1262 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1262 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 07/05/1998 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Napoli preso atto della rinuncia ai motivi sulla respi: · applicava a NOME COGNOME la pena concordata ai sensi dell’articolo 599-bis cod. p,
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che ch!NOME
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla RAGIONE_SOCIALE conferi rla della responsabilità.
Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti.
Il collegio riafferma che In tema di concordato in appello, è ammissibile li ico cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che dedu :a mo relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al con ;e pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia de giu mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata v ut delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della
inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella previs .a d legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01)
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6 :6 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali no i:hé al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si del rmina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell( spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024
L’estensore GLYPH
La Presidente