Concordato in Appello: La Rinuncia ai Motivi Blocca il Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena da irrogare in secondo grado. Ma quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di ricorrere in Cassazione? Un’ordinanza della Suprema Corte chiarisce che la rinuncia ai motivi di appello, funzionale all’accordo, ha un effetto preclusivo che rende inammissibile un successivo ricorso sui punti abbandonati.
Il Caso in Esame: Dalla Rinuncia in Appello al Ricorso
Nel caso di specie, un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aveva presentato appello. Successivamente, in accordo con il Procuratore Generale, aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena. La Corte d’Appello, prendendo atto dell’accordo, aveva rideterminato la pena in dieci mesi di reclusione.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando proprio la sua responsabilità penale, ovvero uno dei punti ai quali aveva esplicitamente rinunciato in appello. Sostanzialmente, dopo aver ottenuto un beneficio sulla pena, tentava di rimettere in discussione il fondamento stesso della sua condanna.
La Decisione della Cassazione sul Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che l’accordo raggiunto in appello, che si fonda sulla rinuncia a specifici motivi, non può essere aggirato. La scelta di rinunciare a contestare la propria colpevolezza in cambio di uno sconto di pena è una decisione processuale che produce effetti definitivi e non può essere ritrattata in un momento successivo.
Gli Effetti Preclusivi dell’Accordo
Il fulcro della decisione risiede nel concetto di ‘effetto preclusivo’. La Corte ha spiegato che la definizione del procedimento tramite concordato in appello limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma preclude anche la possibilità di sollevare nuovamente le questioni rinunciate nell’ulteriore fase del giudizio di legittimità. Questo principio vale anche per questioni, come la responsabilità penale, che in altre circostanze potrebbero essere rilevate d’ufficio dal giudice.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un principio consolidato in giurisprudenza (in particolare, la sentenza n. 29243 del 2018). La logica è chiara: non si può beneficiare dei vantaggi di un accordo (la riduzione della pena) e contemporaneamente mantenere la possibilità di contestare gli aspetti sfavorevoli (la dichiarazione di colpevolezza). L’accordo processuale è un ‘pacchetto’ inscindibile: l’imputato accetta la responsabilità in cambio di una pena più mite. Permettere un ripensamento in Cassazione svuoterebbe di significato l’istituto del concordato, trasformandolo in una mera tattica dilatoria.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, pertanto, non è una sanzione formale, ma la logica conseguenza di una scelta processuale volontaria e consapevole dell’imputato. Proporre un ricorso per motivi ai quali si è già rinunciato equivale a presentarlo per ‘motivi non consentiti dalla legge’.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un punto fondamentale per la difesa tecnica: la scelta di accedere al concordato in appello deve essere attentamente ponderata. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che la rinuncia ai motivi di appello è definitiva e preclude ogni ulteriore discussione su tali punti. La decisione cristallizza la responsabilità penale e la condanna, lasciando aperta solo la via del ricorso per motivi eccezionali, non certo per rimettere in discussione il merito della colpevolezza. Di conseguenza, il concordato si conferma uno strumento efficace per definire il processo, ma che richiede una valutazione strategica completa dei suoi pro e contro, poiché chiude definitivamente la porta a future contestazioni sulla responsabilità.
È possibile presentare ricorso in Cassazione per motivi di responsabilità penale dopo aver raggiunto un ‘concordato in appello’ sulla pena?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena ha effetti preclusivi. Ciò impedisce un successivo ricorso sui punti ai quali si è rinunciato, inclusa la questione della responsabilità penale.
Qual è l’effetto della rinuncia ai motivi di appello nel contesto di un concordato?
La rinuncia non solo limita l’esame del giudice d’appello ai soli punti non rinunciati, ma preclude anche la possibilità di riproporre le stesse questioni nell’intero svolgimento processuale successivo, compreso il giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene presentato in violazione di questi principi?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché è considerato proposto per motivi non consentiti dalla legge. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma determinata dal giudice in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6164 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6164 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 17/04/1990
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato av>”do alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Rubbio Antonio; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce l’illegittimità della sentenza di appello, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante motivato adeguatamente in merito alla penale responsabilità dell’imputato in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali – deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, risulta che l’imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d’accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (mesi dieci di reclusione). Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle qua l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025