Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6706 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6706 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 05/09/1984
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
Idato avviso alle parti]
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, a seguito di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena (segnatamente, in tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa) e ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 110, 61, n, 11 bis, 624 bis, 625 n. 2 e 5 pen. (capo A), 61, n. 11 bis e 337 cod. pen. (capo B) e 61, n. 11 bis, 61, n. 2, e 648 cod. pen. (capo C);
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l’erronea applicazione dell’artt 442 cod. proc. pen., assumendo che la Corte di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio non avrebbe ridotto la pena di un terzo per il rito abbreviato, deve essere dichiarat inammissibile, atteso che:
«in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illeg della sanzione inflitta» (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 – dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; cf pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01);
nel caso in esame la pena irrogato è conforme a quella indicata in sede di concordato;
non occorre dilungarsi per osservare che nella specie non può ravvisarsi, né per vero è stata prospettata, un’ipotesi di pena illegale che ricorre, per giurisprudenza consolidata, solo quando essa non corrisponda, per specie ovvero per quantità, sia in difetto che in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori sistema sanzionatorio delineato dal codice penale; e che essa deve essere distinta dalla pena meramente illegittima perché determinata in violazione di legge (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 – dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886 – 01; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818 01; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283689 – 01; Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279348; Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264205);
ritenuto che all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2 Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025.