Concordato in Appello: La Cassazione chiude la porta a ulteriori ricorsi
L’istituto del concordato in appello, introdotto dalla Riforma Orlando con l’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta un importante strumento di economia processuale. Tuttavia, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 46515/2023, la scelta di aderire a tale accordo preclude categoricamente la possibilità di presentare un successivo ricorso. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per un reato in materia di stupefacenti. In secondo grado, davanti alla Corte d’Appello, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo sulla rideterminazione della pena. La Corte d’Appello, recependo l’accordo, emetteva una sentenza che riduceva la sanzione, basandosi esplicitamente sul concordato in appello e sulla contestuale rinuncia dell’imputato agli altri motivi di gravame.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare un ulteriore ricorso per Cassazione. Il motivo addotto era un presunto vizio di motivazione, legato al mancato riconoscimento di una causa di non punibilità.
Il Ricorso in Cassazione dopo il Concordato in Appello
Il ricorrente tentava di superare l’ostacolo dell’accordo raggiunto sostenendo un vizio nella sentenza d’appello. La tesi, tuttavia, si scontrava con una chiara previsione normativa. Il concordato in appello non è semplicemente un patteggiamento informale, ma una procedura codificata che implica una rinuncia esplicita ai motivi di appello che non riguardano la quantificazione della pena concordata.
Presentare ricorso dopo aver beneficiato di questo istituto significa contraddire la volontà precedentemente espressa e tentare di aggirare gli effetti deflattivi per cui la norma è stata creata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso con una motivazione netta e inequivocabile, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta contestualmente all’art. 599-bis, stabilisce espressamente che la sentenza emessa a seguito di concordato in appello non è ricorribile per cassazione.
I giudici hanno definito la prospettazione del ricorrente come “manifestamente infondata”. La Corte d’Appello, infatti, aveva correttamente applicato la pena concordata tra le parti, previa una verifica, seppur sommaria, della legittimità dell’accordo. Non vi era spazio per ulteriori censure di merito o di legittimità.
La Cassazione ha quindi applicato la conseguenza processuale prevista: la declaratoria di inammissibilità “de plano” (senza udienza). In aggiunta, richiamando l’art. 616 c.p.p. e la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando alcuna assenza di colpa nella proposizione di un ricorso palesemente precluso dalla legge.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la scelta del concordato in appello è una strada senza ritorno. Si tratta di una decisione strategica che offre il vantaggio di una pena certa e potenzialmente più mite, ma che comporta la definitiva rinuncia a contestare la sentenza su altri fronti. Questa pronuncia serve da monito sulla natura tombale dell’accordo ex art. 599-bis c.p.p., rafforzandone l’efficacia deflattiva e la certezza giuridica. Gli operatori del diritto devono quindi considerare con estrema attenzione le conseguenze di tale scelta, illustrandole chiaramente ai propri assistiti per evitare ricorsi destinati a un’inevitabile declaratoria di inammissibilità e a ulteriori costi.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No, la sentenza emessa a seguito di concordato in appello non è ricorribile per Cassazione, come espressamente previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Cosa accade se si presenta ugualmente un ricorso in Cassazione in questi casi?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a meno che non dimostri l’assenza di colpa nel causare l’inammissibilità.
Qual è la finalità del concordato in appello previsto dall’art. 599-bis c.p.p.?
La sua finalità è accelerare la definizione del processo. Si basa su un accordo tra le parti (pubblica e privata) sulla pena, che implica la rinuncia dell’imputato a tutti i motivi di appello diversi da quelli relativi alla determinazione della pena stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46515 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46515 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso -i – udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo di Difensore, per la cassazione della sentenza con cui l’11 gennaio 2022 la Corte di appello di Bari ha ridotto la pena irrogata dal G.u.p. del Trib di Trani in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 190, n contestato come commesso 1’11 ottobre 2019, sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 599-b cod. proc. pen., con rinuncia ai residui motivi.
Il ricorrente denuncia con un unico motivo vizio di motivazione in relazione al mancat riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.: si tratta di prospettazione manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. (“Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello”), introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo del Parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli determinazione della pena, pena che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoria previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell’iniziativa e della correttezza del concordato in appello.
L’art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibi del ricorso con pronuncia da emettersi de plano.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell’art. 616 co proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cort Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente a pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.