Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7159 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7159 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE nato a SARONNO il 03/07/1969
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7 febbraio 2024 la Corte di appello di Genova, i parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Genova del 6 l 2023, ha – per quanto di interesse in questa sede – rideterminato, sull’a delle parti, la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura dì anni uno, m di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli a comma 4, 110, 624, 625 n. 2 e 7, cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato mezzo del suo difensore, deducendo, con un’unica doglianza, violazione di leg e vizio di motivazione in ordine alla pena inflittagli, di cui lamenta l’e entità.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto motivo non consentito.
E’ stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la s emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qu deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accede concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al conte difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglia relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determin della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inf quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella previst legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
Il concordato in appello, d’altro canto, ha una diversa fisionomia ris all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – derivante dal d contenuto dell’accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai mot impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i ter dell’accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione per ciò che concerne la qualificazione giuridica) – con la conseguenza ch ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis dell codice, dato che riguardano essenzialmente l’illegalità della pena che costit l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricor cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve proce
d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196-01).
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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