Concordato in Appello: La Cassazione Fissa i Paletti per l’Impugnazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono i limiti alla sua impugnabilità? Con l’ordinanza n. 45858 del 2023, la Corte di Cassazione torna sul tema, delineando con chiarezza i confini del ricorso avverso le sentenze emesse a seguito di tale accordo. La decisione sottolinea che, una volta raggiunto l’accordo, le possibilità di contestazione si riducono drasticamente, essendo limitate a vizi specifici che attengono alla formazione del consenso e non al merito della decisione.
Il Caso: Dall’Accordo in Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari. Quest’ultima, in accoglimento della richiesta di concordato in appello, aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di adire la Suprema Corte, lamentando una presunta “mancanza o manifesta illogicità della motivazione” della sentenza d’appello.
La Natura dell’Accordo e la Rinuncia ai Motivi
Il cuore della questione risiede nella natura stessa del concordato in appello. Accedendo a questa procedura, le parti – imputato e pubblico ministero – si accordano sulla pena, di fatto rinunciando alla prosecuzione del dibattito processuale sui motivi di appello originariamente proposti. Questo patto processuale ha come conseguenza una notevole limitazione delle successive possibilità di impugnazione.
I Limiti al Ricorso contro il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato. Il ricorso avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in casi eccezionali e ben definiti. In particolare, è possibile contestare:
1. Vizi nella formazione della volontà: Qualora il consenso dell’imputato all’accordo sia stato viziato (ad esempio, per errore, violenza o dolo).
2. Mancato consenso del PM: Se l’accordo è stato raggiunto senza il valido consenso del pubblico ministero.
3. Contenuto difforme: Nel caso in cui la pronuncia del giudice sia difforme rispetto ai termini dell’accordo pattuito tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è precluso.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte ha chiarito che non sono ammissibili doglianze relative a motivi che si devono considerare rinunciati per effetto dell’accordo, né quelle che lamentano la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. (la cosiddetta “immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità”).
Allo stesso modo, è inammissibile contestare la determinazione della pena, a meno che essa non si traduca in una vera e propria “illegalità” della sanzione. Questo si verifica solo quando la pena inflitta è di specie diversa da quella prevista dalla legge o è stata determinata al di fuori dei limiti edittali. Nel caso di specie, il ricorrente lamentava un vizio di motivazione, un motivo che non rientra tra quelli consentiti e che, pertanto, non poteva trovare accoglimento.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in esame rafforza un punto fondamentale: la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che deve essere attentamente ponderata dalla difesa. Comporta il beneficio di una pena certa e ridotta, ma al costo di una rinuncia quasi totale a future impugnazioni. La decisione della Cassazione serve come monito: una volta siglato il patto processuale, non è possibile “tornare indietro” e contestare il merito della decisione o la congruità della pena, salvo i ristrettissimi casi di illegalità o di vizi genetici dell’accordo. La difesa deve quindi essere pienamente consapevole che l’accordo cristallizza la situazione processuale, rendendo il percorso verso la Cassazione una via eccezionale e non una regola.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un concordato in appello?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammissibile solo per motivi molto specifici, come vizi nella formazione della volontà di accordo, il mancato consenso del pubblico ministero, o se la sentenza del giudice è difforme dall’accordo raggiunto.
Si può contestare la congruità della pena concordata in appello con un ricorso in Cassazione?
No, non si possono sollevare vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che la sanzione applicata sia palesemente illegale, ovvero di un tipo non previsto dalla legge per quel reato o quantificata al di fuori dei limiti minimi e massimi previsti.
Cosa succede se si presenta un ricorso con motivi non consentiti contro un concordato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45858 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45858 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Cor:e di appello di Bari del 31/03/2023 che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridetermiNOME la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato al medesimo ascritto.
Deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso è inammissibile non essendo il motivo consentito in sede di legittimità.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta – ipotesi che nel caso in esame non ricorre in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170i.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15/09/2023