Concordato in Appello: i Limiti del Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena da eseguire in cambio della rinuncia ai motivi di appello. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 44700/2023, ci ricorda che l’accesso a tale istituto preclude quasi del tutto la possibilità di un successivo ricorso, delineando confini molto precisi.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che aveva ratificato un accordo sulla pena. L’imputato aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione lamentando due specifici aspetti: in primo luogo, la mancata valutazione da parte del giudice di merito di possibili cause di proscioglimento, che avrebbero dovuto prevalere sull’accordo; in secondo luogo, contestava la misura della riduzione della pena, a suo dire non applicata nel massimo grado possibile nonostante la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
I Limiti al Ricorso nel Concordato in Appello
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato. Il ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è consentito solo per un novero molto ristretto di motivi. Questi includono:
* Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo (ad esempio, se il consenso è stato estorto con violenza o inganno).
* Problemi legati al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
* Un contenuto della pronuncia del giudice che si discosti da quanto pattuito tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è precluso. In particolare, non è possibile contestare i motivi d’appello a cui si è rinunciato, la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., o vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non risulti palesemente illegale (perché fuori dai limiti edittali o di specie diversa da quella prevista dalla legge).
La Decisione della Corte: Motivazioni e Conclusioni
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha osservato che entrambe le doglianze del ricorrente rientravano tra quelle esplicitamente escluse dalla possibilità di impugnazione. La richiesta di una valutazione su cause di proscioglimento e la contestazione sulla quantificazione della pena sono questioni che vengono superate e cristallizzate proprio dall’accordo tra le parti. Accedendo al concordato in appello, l’imputato accetta la pena concordata e rinuncia a far valere ulteriori motivi di gravame, salvo i vizi genetici dell’accordo stesso.
I giudici hanno inoltre specificato che, trattandosi di un’impugnazione successiva all’entrata in vigore della Legge n. 103/2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), il ricorso doveva essere trattato con procedura semplificata de plano, senza udienza, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., proprio in virtù della sua manifesta inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la natura tombale del concordato in appello. La decisione di avvalersi di questo strumento processuale deve essere ponderata con estrema attenzione dalla difesa, poiché comporta una rinuncia quasi totale a future impugnazioni. La sentenza diventa, di fatto, definitiva, salvo che per i rari e specifici vizi legati alla formazione dell’accordo. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi palesemente inammissibili.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. La legge ammette il ricorso solo per un numero molto limitato di motivi, legati a vizi dell’accordo e non al merito della causa.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
I motivi ammessi riguardano esclusivamente vizi nella formazione della volontà della parte, nel consenso del pubblico ministero, o una decisione del giudice che sia difforme dall’accordo raggiunto.
Contestare la mancata assoluzione o una riduzione di pena non adeguata sono motivi validi per il ricorso in questo caso?
No. Secondo la Corte di Cassazione, tali motivi sono inammissibili perché l’adesione al concordato implica la rinuncia a contestare tali aspetti, a meno che la pena applicata non sia illegale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44700 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44700 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONTE NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DHRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Rilevato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazion avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi all formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblic ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre so inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle cond di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attin determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione infli quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa’ da quella prevista dalla legge (Sez 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102);
Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che lamentano la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento e la riduzione della pena non in misura massima a seguito della prevalenza delle circostanze attenuanti !generiche, risultano dunque proposti al fuori dei casi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
Osservato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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