Concordato in Appello: La Rinuncia che Preclude il Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, introdotto dalla legge n. 103/2017, rappresenta uno strumento processuale che consente alle parti di accordarsi sulla determinazione della pena nel giudizio di secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 44546/2023) chiarisce in modo netto gli effetti preclusivi di tale accordo, stabilendo che la scelta di aderire al concordato impedisce di sollevare successivamente questioni in sede di legittimità, anche se relative a potenziali cause di proscioglimento. Analizziamo la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Processo
Nel caso in esame, un imputato, condannato per reati legati agli stupefacenti, aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello per la rideterminazione della pena, ai sensi dell’art. 599 bis del codice di procedura penale. La Corte di Appello, recependo la richiesta concorde delle parti, emetteva la relativa sentenza.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il motivo del ricorso si fondava su un presunto vizio di motivazione: a suo dire, la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare la possibile esistenza di cause di proscioglimento che, secondo l’art. 129 c.p.p., devono essere dichiarate in ogni stato e grado del processo.
La Questione Giuridica: il Concordato in Appello e i Suoi Effetti
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte riguardava la compatibilità tra la scelta del concordato in appello e la successiva possibilità di contestare la sentenza per omessa valutazione di cause di non punibilità. In altre parole, ci si chiedeva se l’accordo sulla pena comportasse una rinuncia implicita a far valere qualsiasi altra doglianza, comprese quelle che il giudice avrebbe potuto rilevare d’ufficio.
L’imputato sosteneva, in sostanza, che il dovere del giudice di verificare l’assenza di cause di proscioglimento prevalesse sulla volontà delle parti espressa nell’accordo. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a definire i confini del potere dispositivo delle parti in questo specifico rito e le sue conseguenze sull’intero svolgimento processuale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e in linea con la giurisprudenza precedente. I giudici hanno affermato che il concordato in appello introdotto dall’art. 599 bis c.p.p. non si limita a circoscrivere la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce un effetto preclusivo su tutto l’iter processuale successivo, incluso il giudizio di legittimità.
Secondo la Corte, l’accordo sulla pena rappresenta una scelta strategica dell’imputato che implica una rinuncia a sollevare altre questioni. Questo potere dispositivo riconosciuto alla parte ha una portata analoga alla rinuncia all’impugnazione. Se l’interessato accetta di definire il processo con un accordo sulla sanzione, non può poi, in un secondo momento, lamentare la mancata valutazione di aspetti che con quella scelta ha implicitamente accettato di non contestare.
La Suprema Corte ha richiamato precedenti pronunce (tra cui le ordinanze n. 30190/2018 e n. 29243/2018) che avevano già stabilito l’inammissibilità di ricorsi simili, anche quando miravano a far valere cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La logica è stringente: l’accordo sulla pena, funzionale alla rapida definizione del processo, preclude la possibilità di ‘ripensamenti’ volti a riaprire la valutazione sul merito della responsabilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione in commento consolida un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: la scelta del concordato in appello è una decisione definitiva con effetti tombale sul processo. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, aderendo a tale rito, rinunciano a qualsiasi altra potenziale via di difesa, inclusa la speranza che la Cassazione possa rilevare un’omessa valutazione su cause di assoluzione.
Di conseguenza, prima di optare per l’art. 599 bis c.p.p., è indispensabile un’attenta e completa analisi di tutte le possibili strategie difensive. L’accordo sulla pena offre il vantaggio di una rapida certezza sulla sanzione, ma al prezzo di chiudere definitivamente ogni altra porta. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle Ammende sottolinea ulteriormente la rischiosità di un ricorso presentato in violazione di questi principi.
Qual è l’effetto principale del concordato in appello secondo la Cassazione?
L’accordo sulla pena in appello (art. 599 bis c.p.p.) non solo limita l’esame del giudice di secondo grado, ma ha anche effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di Cassazione. Comporta una rinuncia a sollevare altre questioni.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello per lamentare l’omessa valutazione di cause di proscioglimento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena implica la rinuncia a far valere questioni di questo tipo, anche se rilevabili d’ufficio, poiché prevale il potere dispositivo della parte che ha scelto di definire il processo in quel modo.
Quali sono le conseguenze se si presenta un ricorso inammissibile dopo un concordato in appello?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44546 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44546 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
szil ricorso proposto da: NOME nato A DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 29/11/2022 dea CORTE APPELLO di BRESCIA udita reLazione svolta dal Cons RAGIONE_SOCIALE gliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di 1~a applicato ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti nei confronti di NOME in relazione ai reati di cui agli artt 110, 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l’esistenza di cause di proscioglimento.
In ordine all’unico motivo di ricorso, va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.