Concordato in Appello: L’Inammissibilità del Ricorso per Carenza di Interesse
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena da sottoporre al giudice di secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di impugnabilità di una sentenza che ratifica tale accordo, sottolineando il principio della carenza di interesse.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Tale sentenza aveva applicato la pena concordata tra le parti: quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa.
Nel suo ricorso per cassazione, l’imputato deduceva una violazione di legge relativa all’individuazione della pena base della multa, sostenendo che vi fosse stato un errore nel calcolo. Sostanzialmente, pur non contestando l’esito finale pattuito, il ricorrente si doleva di un vizio nel percorso logico-matematico seguito dalla Corte d’Appello per giungere a quella cifra.
Inoltre, il difensore sollevava un’eccezione procedurale, lamentando l’omessa notifica dell’udienza dinanzi alla Corte di Cassazione, ritenendola una violazione del diritto di difesa.
La Decisione della Corte sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando sia le censure di merito che l’eccezione procedurale. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi: la totale irrilevanza dell’errore di calcolo a fronte della corrispondenza tra pena inflitta e pena concordata, e la piena legittimità della procedura semplificata adottata per la dichiarazione di inammissibilità.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Il principio cardine è che, nel contesto di un concordato in appello, l’unico elemento rilevante è l’accordo raggiunto sul risultato finale. Se la pena irrogata dalla sentenza corrisponde esattamente a quella pattuita tra accusa e difesa (nel caso di specie, quattro anni e 18.000 euro), qualsiasi presunto errore nel calcolo intermedio della pena base diventa irrilevante. L’imputato non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile a far valere un vizio che non ha prodotto alcun pregiudizio concreto, dato che la sanzione finale è proprio quella che aveva accettato.
Per quanto riguarda l’eccezione procedurale, i giudici hanno chiarito che l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale prevede specificamente una procedura semplificata, cosiddetta de plano (cioè senza udienza), per dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi proposti contro le sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis. Questa scelta legislativa, ritenuta costituzionalmente legittima, risponde a una ratio di semplificazione processuale. Inoltre, il diritto di difesa è comunque tutelato dalla possibilità di esperire il ricorso straordinario per errore di fatto contro la decisione di inammissibilità, come previsto dall’art. 625-bis c.p.p.
Infine, stante l’inammissibilità del ricorso e l’assenza di una scusabile ignoranza sulla causa della stessa, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma la natura vincolante dell’accordo raggiunto con il concordato in appello. Una volta che le parti hanno concordato una determinata pena e il giudice l’ha ratificata, non è possibile impugnare la sentenza per vizi di calcolo che non incidono sul risultato finale pattuito. La decisione consolida l’efficienza di questo istituto e della relativa procedura semplificata di gestione dei ricorsi in Cassazione, bilanciando le esigenze di celerità del processo con la garanzia dei diritti fondamentali della difesa.
È possibile impugnare una sentenza basata su un ‘concordato in appello’ per un errore nel calcolo della pena?
No, secondo questa ordinanza, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse se la pena finale applicata dal giudice corrisponde esattamente a quella concordata tra le parti. L’eventuale errore nel calcolo intermedio è considerato irrilevante.
La Corte di Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile senza fissare un’udienza?
Sì, per i ricorsi avverso sentenze emesse a seguito di ‘concordato in appello’, l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede una procedura semplificata ‘de plano’, che non richiede un’udienza formale. Questa procedura è considerata costituzionalmente legittima.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 cod. proc. pen., la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, la cui misura è decisa equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3429 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3429 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME() nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce la violazione di legge co riferimento all’individuazione della pena base della multa con riguardo ad una sentenz pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen, è inammissibile per carenza di interess quanto la pena oggetto dell’accordo, ossia quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa, proprio quella inflitta con la sentenza impugnata, essendo del tutto irrilevante l’errore determinazione della pena base, laddove, appunto, la pena irrogata corrisponde a quella concordata tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
rilevato che l’eccezione di omessa notifica dell’odierna udienza, sollevata dal difensore, NOME COGNOME con memoria, è manifestamente infondata, in quanto l’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. prevede la procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599-bis, cod. proc. pe scelta ritenuta costituzionalmente legittima, essendo ispirata alla ratio di semplificare le forme definitorie dell’impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273920 – 01);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Al bx CeriGrA, ‘” Così deciso in Roma, il U4 novemtrA 2025.