Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7187 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7187 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 23/08/1998
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato av iso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a NOMECOGNOME ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. Esaminato il ricorso proposto dall’imputato; rilevato che il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 129 e 546 lett. e) cod. proc. pen. Considerato che, trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 1, comma 62, della I. 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo l’imputato, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero.
Il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all’abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all’attuale concordato in appello, l’accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia, circostanze non dedotte nel caso in esame [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194: “È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazionel.
La decisione in ordine all’inammissibilità del ricorso deve essere adottata senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che prevede espressamente tale unico modello procedimentale per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 gennaio 2025
DEPOSITATA
Il Consigliere estensore GLYPH 0E90 7* l Prsikiente