Concordato in appello: La Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’. La decisione chiarisce che, una volta raggiunto un accordo sulla pena, le possibilità di impugnare la sentenza in Cassazione si riducono drasticamente. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti implicazioni processuali.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di truffa in concorso, emessa dal Tribunale di primo grado. In sede di appello, la difesa dell’imputato e la Procura Generale hanno raggiunto un accordo sulla pena, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte di appello, accogliendo il concordato, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la sanzione e confermando nel resto la condanna.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione. Il motivo del ricorso era uno solo: lamentava che la Corte di appello avesse omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di assolvere l’imputato in ogni stato e grado del processo se ne ricorrono i presupposti evidenti.
Le Motivazioni: L’Inammissibilità del Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo basato su ‘motivi non consentiti’. La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa degli effetti del concordato in appello. I giudici hanno chiarito che l’accordo sulla pena implica una rinuncia implicita da parte dell’imputato a far valere tutti gli altri motivi di appello che non riguardano l’accordo stesso.
In virtù dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, una volta che l’imputato rinuncia ai motivi di appello per accedere al concordato, la cognizione del giudice viene limitata ai soli aspetti non coperti dalla rinuncia. Di conseguenza, il ricorso in Cassazione avverso una sentenza che recepisce un concordato è ammesso solo in casi eccezionali e specifici, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà dell’imputato di aderire all’accordo.
2. Mancanza del consenso del Procuratore Generale.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Qualsiasi altra doglianza, inclusa la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., è da considerarsi inammissibile. Questo perché, accettando di concordare la pena, l’imputato accetta implicitamente la valutazione di colpevolezza e rinuncia a contestarla nel merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale ormai stabile. La scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata con attenzione. Se da un lato offre il vantaggio di una rideterminazione certa e potenzialmente più favorevole della pena, dall’altro comporta la quasi totale preclusione di un successivo ricorso in Cassazione.
L’imputato e il suo difensore devono essere consapevoli che, una volta siglato l’accordo, non sarà più possibile sollevare questioni relative alla colpevolezza o ad altri aspetti di merito del processo. La ‘partita’ processuale si chiude sull’accordo, e l’unica via d’uscita rimane quella legata a eventuali vizi genetici dell’accordo stesso. La decisione della Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di un’ammenda, serve da monito sulla necessità di utilizzare gli strumenti processuali in modo corretto e consapevole.
Dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello, è possibile ricorrere in Cassazione lamentando la mancata assoluzione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di concordato sulla pena implica la rinuncia a contestare la colpevolezza. Pertanto, un ricorso basato sulla mancata valutazione dei presupposti per il proscioglimento (assoluzione) è inammissibile.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se si denunciano vizi relativi alla formazione della volontà dell’imputato di accedere all’accordo, al consenso del Procuratore Generale sulla richiesta o se il contenuto della sentenza del giudice è difforme dall’accordo stesso.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile in questi casi?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2437 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2437 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOMENOME nato a Torino l’DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca in data 21 dicembre 2023, nei confronti -per quanto qui rileva -di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110-640 cod. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto.
Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l ‘ omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’ art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01).
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis , cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 9 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME