Concordato in Appello: i Limiti del Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma impone precise limitazioni alle successive impugnazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della sua applicabilità e le conseguenze per chi, dopo aver raggiunto un accordo, tenta di rimetterlo in discussione davanti ai giudici di legittimità. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale riguarda due imputati, condannati in primo grado dal Tribunale per il reato di tentato omicidio. In sede di appello, la difesa degli imputati e la pubblica accusa raggiungevano un accordo sulla rideterminazione della pena, accedendo così all’istituto del concordato in appello. La Corte d’Appello, preso atto dell’accordo e della rinuncia ai relativi motivi, riformava la sentenza di primo grado applicando la pena concordata tra le parti.
Nonostante l’accordo raggiunto, i difensori degli imputati proponevano ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello. Le doglianze, definite dalla stessa Suprema Corte come ‘generiche’ e ‘poco comprensibili’, sembravano voler contestare la valutazione delle ‘ipotesi investigative’ e la misura della ‘pena inflitta’, ovvero proprio gli aspetti coperti dall’accordo e dalla conseguente rinuncia.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si basa su un’interpretazione rigorosa delle norme che regolano l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di concordato in appello. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale: l’accordo tra le parti limita drasticamente la possibilità di ricorrere in Cassazione, circoscrivendola a vizi specifici e tassativi.
Proporre un ricorso basato su motivi che sono stati oggetto di rinuncia esplicita, come la valutazione del merito o la congruità della pena, costituisce una violazione delle regole procedurali. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la propria decisione richiamando consolidati principi giurisprudenziali. È stato chiarito che il ricorso per Cassazione avverso una sentenza di ‘patteggiamento in appello’ è inammissibile se ripropone doglianze relative ai motivi rinunciati. La cognizione del giudice di legittimità è infatti limitata ai motivi che non sono stati oggetto di rinuncia.
L’unica eccezione a questa regola riguarda l’ipotesi di applicazione di una pena illegale, che può sempre essere contestata. Al di fuori di questo caso, il ricorso è considerato ammissibile solo se contesta vizi specifici relativi al procedimento di formazione dell’accordo, quali:
1. Difetti nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Vizi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Nel caso di specie, i ricorsi non presentavano nessuno di questi vizi, ma tentavano di rimettere in discussione il merito della vicenda, un’operazione preclusa dall’accordo stesso. Pertanto, la loro presentazione è stata ritenuta una violazione del disposto dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che ha portato alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la pratica legale. La scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che comporta benefici (la rideterminazione della pena) ma anche costi significativi, primo fra tutti la rinuncia a far valere determinati motivi di impugnazione. Una volta perfezionato l’accordo, non è possibile ‘tornare indietro’ e contestare in Cassazione gli aspetti che ne sono stati oggetto. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che le uniche porte aperte per un eventuale ricorso di legittimità sono quelle, molto strette, dei vizi procedurali legati alla formazione dell’accordo o dell’applicazione di una pena contra legem. Qualsiasi tentativo di aggirare questi limiti si scontrerà, come in questo caso, con una inevitabile pronuncia di inammissibilità.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Non è possibile riproporre questioni relative ai motivi di appello a cui si è rinunciato con l’accordo, come la valutazione dei fatti o la misura della pena.
Quali sono gli unici motivi per cui è ammesso un ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso è ammesso solo se si contesta l’applicazione di una pena illegale, oppure se si lamentano vizi relativi alla formazione della volontà di accordarsi, al consenso del pubblico ministero o al contenuto della sentenza, qualora sia difforme dall’accordo stipulato.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione basato su motivi che sono stati rinunciati con l’accordo?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La parte ricorrente viene inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2113 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2113 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminati i ricorsi proposti dai difensori di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza con cui in data 5.12.2024 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Noia in data 27.5.2019, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati per il reato di tentato omicidio ai sensi dell’art. 599-bi cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di appello;
Premesso che i ricorsi denunciano genericamente un vizio di motivazione obiettivamente poco comprensibile, in relazione al quale si intuisce un approssimativo riferimento alla valutazione delle “ipotesi investigative” e alla “pena inflitta”;
Considerato, in ogni caso, che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo il solo caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 – 01);
Ribadito che deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102 01; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 28170 – 01);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili in quanto presentati in violazione del disposto di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23.10.2025