Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1946 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1946 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte d’appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 15/10/2025, la Corte d’appello di Genova, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma del sentenza del 18/03/2025 del G.i.p. del Tribunale di Genova, emessa in esito a giudizio abbreviato, ritenuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entit prevalente sulle contestate circostanze aggravanti, rideterminava in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione ed € 280,00 di multa la pena irrogata ad NOME COGNOME per il reato di tentata rapina pluriaggravata in concorso.
Avverso l’indicata sentenza del 15/10/2025 della Corte d’appello di Genova, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la «carenza di motivazione».
Deduce che la Corte d’appello di Genova avrebbe dovuto «valuta la possibilità di operare una maggiore riduzione della pena ex art. 56 c.p. così come chiesto e motivato nell’impugnazione presentata avverso la sentenza di primo
grado», «in considerazione anche del fatto che la stessa Corte ha ritenuto che la condotta posta in essere è stata caratterizzata da un’offensività ridotta».
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del re per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegal della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
La Corte di cassazione ha altresì specificamente chiarito che, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01).
Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente, senza prospettare alcuna illegalità della sanzione inflittagli, si limit lamentare il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena concordata, non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui al legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025.