Concordato in Appello: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
Il concordato in appello, noto anche come patteggiamento in secondo grado, è uno strumento processuale che permette di definire il giudizio d’appello con un accordo sulla pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 15840 del 2024, offre chiarimenti fondamentali sui limiti del ricorso contro le decisioni che ne derivano e sulle conseguenze del suo rigetto, specialmente quando l’appellante ha già formulato conclusioni nel merito. Questa decisione rafforza la natura definitiva e vincolante di tale scelta processuale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Durante il giudizio di secondo grado, la difesa aveva proposto un concordato in appello, chiedendo una determinata pena. Allo stesso tempo, per l’eventualità in cui la proposta non fosse stata accolta, aveva anche insistito sui motivi di appello originari, concludendo per l’assoluzione. La Corte d’Appello, dopo aver rigettato la proposta di concordato, ha proceduto immediatamente alla deliberazione, confermando la condanna senza disporre la prosecuzione del dibattimento. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando tale modalità procedurale e riproponendo le sue doglianze.
L’Analisi della Corte sul Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. L’analisi si è concentrata su due aspetti cruciali: la validità della sentenza emessa immediatamente dopo il rigetto dell’accordo e l’inammissibilità dei motivi di ricorso.
La Validità della Sentenza Immediata
Il primo punto affrontato riguarda la presunta nullità della sentenza per non aver proseguito il dibattimento dopo il rigetto del concordato. La Cassazione ha chiarito che tale procedura è legittima. Nel momento in cui l’appellante, oltre a proporre l’accordo, presenta anche le sue conclusioni nel merito, sta implicitamente rinunciando a formulare una nuova proposta di accordo. Di conseguenza, il giudice d’appello, una volta respinta la richiesta, ha il pieno potere di decidere immediatamente sulla base dei motivi di gravame già presentati, senza necessità di ulteriori passaggi procedurali.
I Limiti del Ricorso e l’Inammissibilità dei Motivi Nuovi
Il secondo e fondamentale punto riguarda i limiti all’impugnazione. La Corte ha ribadito che il ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello (o emessa in tale contesto) è ammissibile solo per motivi specifici. Questi includono vizi nella formazione della volontà della parte, nel consenso del pubblico ministero o una pronuncia del giudice difforme dalla richiesta concordata. Non sono ammesse, invece, doglianze relative ai motivi cui si è rinunciato, né questioni sulla determinazione della pena, a meno che questa non sia illegale.
Di conseguenza, il ricorso originario era viziato da inammissibilità. La Corte ha poi applicato un altro principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso principale si estende inevitabilmente ai motivi nuovi. La presentazione di motivi aggiuntivi non può sanare un vizio radicale dell’impugnazione originaria, poiché ciò si tradurrebbe in uno spostamento illecito dei termini per impugnare.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla necessità di preservare la logica e l’efficienza del rito speciale del concordato in appello. Consentire un dibattimento ulteriore dopo il rigetto di un accordo, quando la parte ha già esposto le sue difese nel merito, sarebbe contrario ai principi di economia processuale. La parte che sceglie questa strada accetta le sue regole e le sue conseguenze. Inoltre, la Corte ha voluto riaffermare la natura tassativa dei motivi di ricorso in Cassazione in questi casi, impedendo che l’istituto venga utilizzato per riaprire una discussione nel merito che la rinuncia ai motivi d’appello aveva chiuso. La decisione di estendere l’inammissibilità ai motivi nuovi è coerente con il principio che un’impugnazione invalida non può essere “rivitalizzata” successivamente, garantendo così la certezza dei rapporti giuridici e il rispetto dei termini perentori.
Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida l’interpretazione restrittiva sulle impugnazioni in materia di concordato in appello. Le conclusioni pratiche sono chiare: la scelta di proporre un accordo sulla pena in appello è una decisione strategica che richiede consapevolezza delle sue implicazioni. Se la proposta viene respinta, e si sono già presentate le conclusioni di merito, il giudice può decidere immediatamente. Ogni eventuale ricorso in Cassazione sarà scrutinato con estremo rigore e potrà basarsi solo su vizi specifici legati alla procedura di accordo, non sul merito della causa. Infine, un ricorso inammissibile non può essere salvato in extremis con la presentazione di motivi nuovi. La conseguenza per il ricorrente è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
È valida la sentenza d’appello emessa subito dopo il rigetto del concordato, senza proseguire il dibattimento?
Sì, la sentenza è valida. Secondo la Corte, se l’appellante, oltre a proporre il concordato, ha già presentato le proprie conclusioni nel merito per il caso di mancato accoglimento, rinuncia implicitamente alla possibilità di formulare un nuovo accordo, consentendo al giudice di decidere immediatamente.
Quali motivi si possono usare per ricorrere in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici, quali quelli relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, o al contenuto della pronuncia del giudice se difforme dalla richiesta delle parti. Non sono ammesse doglianze sui motivi d’appello a cui si è rinunciato o sulla determinazione della pena, a meno che non sia illegale.
La presentazione di motivi nuovi può sanare l’inammissibilità del ricorso originario?
No. La Corte ha ribadito che l’inammissibilità del ricorso originario non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi. Il vizio radicale dell’impugnazione principale si trasmette anche ai motivi aggiuntivi, poiché esiste un vincolo di connessione imprescindibile tra di essi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15840 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15840 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
‘
Letti il ricorso di COGNOME NOME e i motivi aggiunti depositati;
ritenuto che, quanto al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell’accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l’appellante, all’udienza di discussione, abbia concluso anche nel nnerito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo (vedi Sez.1, n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz Rv. 285347), il che rende irrilevante la mancanza della relazione;
ritenuto che, in quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che “in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglinnento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfus nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti ed ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME NOME, Rv. 276102 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. 272853 – 01).
Ritenuto che l’inannmissibilità dei ricorsi) propostbsi estende, ai sensi dell’art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che “l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincol connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione” (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME Giacinto, Rv. 277850);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inannmissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
rf
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2024.