Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27806 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 22/12/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena, ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo a motivo della impugnazione il deficit assoluto di motivazione e la violazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b e e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 62 bis e 69 cod. pen.), non avendo la C punto argomentato in ordine al rigetto del motivo di gravame con il quale era stata chiesta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante ad effetto speciale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste d comma 5 bis dell’art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previs dalla legge.
2.1. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 60 comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la normativa processuale che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, d motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene c l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Il giudice di appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l’impu abbia rinunciato ad alcuni dei motivi d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi no rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l’accordo tra le parti; determina invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della s una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).
Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pe appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall’art. 599-bis proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effett preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittim analogamente a quanto avviene per la rinuncia all’impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 27375501; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258).
2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi di gravame afferent al trattamento sanzionatorio, che ha però seguito l’indicazione concordataria. La sanzione concordata tra le parti non presenta aspetti di illegalità, né come tale è stata present dalla difesa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n 186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2024.