Concordato in Appello: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi su una ridefinizione della pena in secondo grado. Tuttavia, tale accordo comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i confini del ricorso avverso le sentenze emesse a seguito di tale patteggiamento, specificando quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, si intendono rinunciati.
I Fatti del Caso Processuale
Nel caso di specie, un imputato, condannato in primo grado per concorso in rapina aggravata, aveva presentato appello. In sede di secondo grado, la difesa e la pubblica accusa raggiungevano un accordo, il cosiddetto concordato in appello. La Corte di Appello, accogliendo l’accordo, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta e riconoscendo l’attenuante del fatto di lieve entità.
L’Accordo in Appello e il Ricorso in Cassazione
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il motivo sollevato non riguardava un errore di diritto o un’illegalità della pena, ma un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello in relazione all’entità della sanzione inflitta. In pratica, si contestava il modo in cui i giudici avevano giustificato la misura della pena, pur essendo questa il frutto di un accordo tra le parti.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso sul Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione dopo un concordato in appello. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto un accordo sulla pena, l’imputato rinuncia implicitamente a contestare la congruità della sanzione. Il ricorso in Cassazione rimane possibile, ma solo per motivi ben specifici e circoscritti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha fondato la propria decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Si è ribadito che il ricorso avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se contesta:
1. Vizi nella formazione della volontà: ad esempio, se si dimostra che il consenso dell’imputato all’accordo era viziato da errore, violenza o dolo.
2. Irregolarità nel consenso del pubblico ministero: se emergono problemi relativi al consenso prestato dalla pubblica accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: qualora la sentenza del giudice si discosti da quanto pattuito nell’accordo.
4. Illegalità della pena: se la sanzione applicata è illegale, ovvero non prevista dalla legge, o determinata al di fuori dei limiti edittali (minimo e massimo) stabiliti per quel reato.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza, inclusa quella relativa alla motivazione sulla congruità della pena, si considera rinunciata. Criticare la motivazione sull’entità della pena concordata è una contraddizione in termini, poiché è stata proprio la parte a concordare quella sanzione. Pertanto, un motivo di ricorso che lamenti la carenza di motivazione sul quantum della pena, senza denunciarne l’illegalità, non è consentito e rende il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza la natura dispositiva e vincolante del concordato in appello. Per la difesa, ciò significa che la scelta di aderire a un accordo deve essere attentamente ponderata, poiché preclude la possibilità di future contestazioni sulla misura della pena. L’accordo cristallizza la sanzione e l’unica via d’uscita in Cassazione è dimostrare un vizio genetico dell’accordo stesso o un’aperta illegalità della pena applicata dal giudice. La pronuncia serve da monito: il concordato è un patto che, una volta siglato, limita drasticamente le successive vie di impugnazione sul merito della pena.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
No, il ricorso è possibile solo per un numero limitato di motivi. Accettando il concordato, l’imputato rinuncia alla maggior parte delle possibili contestazioni, inclusa quella sulla congruità della pena.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza basata su un concordato in appello?
I motivi ammessi riguardano vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, irregolarità nel consenso del pubblico ministero, una decisione del giudice difforme dall’accordo, o l’applicazione di una pena illegale (cioè non prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali).
Lamentarsi della motivazione sulla quantità della pena concordata è un motivo valido per il ricorso in Cassazione?
No. Secondo la Corte, criticare la motivazione sull’entità della pena è un motivo inammissibile. Con l’accordo, la parte accetta quella specifica pena e rinuncia a contestarne la misura, a meno che non sia palesemente illegale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41829 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 41829 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Lavagna il DATA_NASCITA
avverso la sentenza 17/09/2025 Corte di appello di Milano visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso de ll’AVV_NOTAIO; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 16/07/2025 che, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Genova e ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di concorso in rapina aggravata, ritenuto il fatto di lieve entità.
La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce il vizio di motivazione in relazione all ‘entità della pena inflitta .
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché il motivo non è consentito in sede di legittimità. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (salvo che si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza) e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 -01. Da ultimo, Sez. 2, ord. n. 38237 del 24/10/2025, COGNOME). Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.
Così deciso, li 23 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME