Concordato in appello: la rinuncia ai motivi preclude il ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica fondamentale per la difesa. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: l’accordo sulla pena in secondo grado, che implica la rinuncia agli altri motivi di gravame, ha un effetto preclusivo che si estende anche al successivo giudizio di legittimità. Questo significa che, una volta accettato il patto, non è più possibile presentare ricorso in Cassazione per questioni a cui si è rinunciato.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un imputato contro una sentenza della Corte di Appello di Napoli. In sede di appello, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena, accogliendo la richiesta di concordato e rinunciando espressamente agli altri motivi di impugnazione. La Corte d’Appello aveva quindi confermato la condanna, riducendo la pena nella misura pattuita.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando in termini generici un vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., che prevede il proscioglimento immediato per determinate cause. Si trattava, tuttavia, di una questione implicitamente abbandonata con la scelta del concordato.
L’impatto del concordato in appello sulla facoltà di impugnazione
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure procedere con una trattazione formale. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa degli effetti dell’art. 599 bis c.p.p. Secondo i giudici, il potere dispositivo riconosciuto alla parte di accordarsi sulla pena non si limita a influenzare la decisione del giudice di secondo grado, ma produce conseguenze definitive sull’intero percorso processuale.
L’adesione al concordato in appello equivale, per le questioni non incluse nell’accordo, a una vera e propria rinuncia all’impugnazione. Tale rinuncia cristallizza la situazione processuale e impedisce che le medesime questioni possano essere riproposte in una sede successiva, come quella del giudizio di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali. L’accordo sulla pena in appello ha un effetto preclusivo che si estende all’intero svolgimento del processo, compreso il giudizio di legittimità. Di conseguenza, un ricorso per cassazione che sollevi questioni a cui l’imputato aveva rinunciato per ottenere il concordato è intrinsecamente inammissibile.
Questa interpretazione è analoga a quella applicata nei casi di rinuncia espressa all’impugnazione. L’inammissibilità è stata dichiarata con ordinanza, senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p. La Corte ha inoltre applicato l’art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3000 euro alla cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione delle questioni sollevate.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la prassi legale: la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione definitiva e non priva di conseguenze. Rinunciare a specifici motivi di appello per ottenere una pena più mite preclude la possibilità di riesaminare tali punti davanti alla Corte di Cassazione. Gli avvocati e i loro assistiti devono quindi ponderare attentamente tutti i pro e i contro di tale accordo, essendo pienamente consapevoli che esso chiude la porta a ulteriori contestazioni sulla responsabilità penale e sulla correttezza della sentenza di primo grado.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un concordato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo sulla pena in appello, con la rinuncia agli altri motivi, ha un effetto preclusivo che rende inammissibile un successivo ricorso per cassazione su questioni oggetto di rinuncia.
La rinuncia ai motivi di appello per ottenere il concordato sulla pena ha effetti solo per il giudizio di secondo grado?
No, la decisione chiarisce che la rinuncia ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile in queste circostanze?
In base all’art. 616 c.p.p., l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41374 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41374 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME contro la sentenza n. 10221/2025 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso 11. dicembre 2025