Concordato in Appello: Limiti e Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica che può chiudere definitivamente le porte del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo conferma, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava la pena dopo un accordo di questo tipo. Analizziamo la decisione per comprendere le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. In secondo grado, la difesa aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale, rinunciando a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello relativo all’entità della pena. La Corte d’Appello aveva quindi emesso una sentenza basata su questo accordo. Non soddisfatto, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando questioni proprio sulla determinazione della sanzione.
La Decisione della Corte e il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato, rafforzato anche da una pronuncia delle Sezioni Unite. Quando le parti si accordano sulla pena in appello, la possibilità di un successivo ricorso in Cassazione è estremamente limitata. L’accordo, infatti, implica una rinuncia implicita a contestare gli aspetti coperti dall’intesa stessa.
I Limiti all’Impugnazione
La Corte chiarisce che, dopo un concordato in appello, non è possibile sollevare in sede di legittimità:
1. Doglianze relative ai motivi rinunciati: L’essenza dell’accordo è proprio la rinuncia ai motivi di appello.
2. Mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento: Non si può lamentare che il giudice non abbia applicato una causa di non punibilità (art. 129 c.p.p.), poiché l’accordo presuppone un’accettazione della colpevolezza.
3. Vizi sulla determinazione della pena: La contestazione sulla quantificazione della pena è preclusa, essendo l’oggetto principale dell’accordo.
L’unica eccezione a questa regola riguarda l’ipotesi di pena illegale, ovvero una pena che esca dai limiti edittali previsti dalla legge per quel reato o che sia di specie diversa da quella stabilita dalla norma. Nel caso di specie, tale illegalità non è stata riscontrata.
Le Motivazioni Giuridiche
Le motivazioni della Corte si basano sulla natura stessa del concordato in appello. Questo istituto processuale ha lo scopo di deflazionare il carico giudiziario, offrendo all’imputato uno ‘sconto’ di pena in cambio della sua rinuncia a contestare la sentenza di primo grado su determinati punti. Accettando questo percorso, l’imputato accetta anche le sue conseguenze, tra cui la quasi totale preclusione a un ulteriore grado di giudizio.
La Corte, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 19415/2023), sottolinea come l’accordo cristallizzi la decisione sulla pena, rendendola non più sindacabile se non per vizi macroscopici che la rendano, appunto, ‘illegale’. Permettere un ricorso generalizzato sulla quantificazione della pena dopo un concordato svuoterebbe di significato l’istituto stesso, vanificandone la funzione deflattiva.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame è un monito importante per la difesa. La scelta di accedere al concordato in appello deve essere attentamente ponderata. Se da un lato può garantire una pena certa e più mite, dall’altro preclude quasi ogni possibilità di ricorrere alla Corte di Cassazione. È una decisione che segna la fine del percorso processuale. Pertanto, l’avvocato e l’assistito devono essere pienamente consapevoli che, salvo l’ipotesi eccezionale di una pena palesemente illegale, la sentenza emessa a seguito dell’accordo diventerà definitiva, senza ulteriori spazi di manovra.
Dopo un ‘concordato in appello’ è sempre possibile fare ricorso in Cassazione per contestare la pena?
No, non è possibile contestare i vizi attinenti alla determinazione della pena. L’unica eccezione è l’ipotesi di ‘pena illegale’, cioè una sanzione non rientrante nei limiti stabiliti dalla legge o di specie diversa da quella prevista.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’imputato che ha proposto il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Quali sono i limiti del ricorso in Cassazione dopo un accordo sulla pena in appello?
Dopo un concordato in appello, non si possono far valere le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato, la mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) e i vizi relativi alla determinazione della pena, salvo che questa sia illegale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41329 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41329 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 53NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe per -ii delitto di detenzione di sostanza stupefacente emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. rinuncia a tutti i motivi di appello eccetto quello inerente alla pena;
ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti alla stregua del principio secondo il qca;e : in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le dogIlw: relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai cai all’art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena, salvo le ipotesi illegalità, Le. pena non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista per legge (ci’ . motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, m del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170);
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso cr: -conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/ 2025.