Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1300 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1300 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Pompei
avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 22 ottobre 2024, nei confronti -per quanto qui rileva -di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 110-628 e 110-648 cod. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto.
Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01).
Il procedimento deve, pertanto, essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis , cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME