Concordato in Appello: La Cassazione Fissa i Paletti per il Ricorso
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena da eseguire. Tuttavia, quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Con la recente Ordinanza n. 28452/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del ricorso, chiarendo quali motivi sono ammessi e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva ratificato un accordo sulla pena. Il ricorrente lamentava, tra le altre cose, un difetto di motivazione da parte del giudice d’appello in merito alla determinazione della pena e alla mancata individuazione di cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p. (la cosiddetta declaratoria immediata di proscioglimento). La difesa sosteneva che il giudice avrebbe dovuto comunque motivare la sua decisione, nonostante l’accordo tra le parti.
I Limiti del Ricorso dopo un Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa linea difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è possibile solo per un numero molto ristretto di motivi. Essi sono:
1. Vizi nella formazione della volontà: il ricorso è ammissibile se si contesta che il consenso dell’imputato all’accordo non sia stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Mancanza del consenso del Pubblico Ministero: se l’accordo è stato ratificato dal giudice senza il necessario consenso della pubblica accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: qualora la sentenza del giudice si discosti da quanto pattuito nell’accordo tra le parti.
Qualsiasi altro motivo, inclusi quelli relativi alla motivazione sulla congruità della pena o sulla valutazione di cause di proscioglimento, esula da questo perimetro. Accettando il concordato, l’imputato rinuncia implicitamente a sollevare tali questioni in un successivo grado di giudizio.
le motivazioni
La ratio dietro questa interpretazione restrittiva è chiara: preservare la natura e la funzione del concordato in appello. Questo istituto è finalizzato a una rapida definizione del processo, basata proprio sull’accordo tra accusa e difesa. Consentire un’ampia facoltà di ricorso per motivi di merito o di motivazione snaturerebbe la sua essenza, trasformandolo in un semplice passaggio intermedio prima di approdare in Cassazione. La Corte sottolinea che, una volta che le parti hanno liberamente pattuito una certa pena, non possono poi dolersi in sede di legittimità della sua quantificazione, a meno che non dimostrino che la loro volontà era viziata o che il giudice ha travalicato i termini dell’accordo. La decisione della Corte è stata quindi assunta con procedura semplificata, senza udienza, a conferma della manifesta infondatezza del ricorso.
le conclusioni
L’ordinanza in commento serve da monito per la difesa: la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato ottiene una riduzione della pena, ma al contempo rinuncia a gran parte delle facoltà di impugnazione. È fondamentale che l’assistito sia pienamente consapevole che, salvo i rari casi di vizi del consenso, l’accordo sigillerà l’esito del processo. La declaratoria di inammissibilità, inoltre, comporta conseguenze economiche non trascurabili: il ricorrente è stato infatti condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, a sanzione di un ricorso ritenuto palesemente infondato.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione dopo un ‘concordato in appello’?
No. Il ricorso è ammissibile solo in casi specifici e tassativi: se ci sono stati vizi nella formazione della volontà dell’imputato, nel consenso del pubblico ministero, o se la decisione del giudice è diversa dall’accordo raggiunto.
Posso contestare in Cassazione la motivazione sulla pena o la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. in una sentenza di concordato?
No. Secondo l’ordinanza, queste doglianze sono inammissibili e non possono essere usate come base per un ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’ordinanza stabilisce che il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28452 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 28452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AUGUSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quàn affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazion avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relati alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblic ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre so inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerente al difetto di motivazione quanto mancata individuazione di cause non punibilità ex art 129 cpp o alla determinazione della pena (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e no partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2024.