Concordato in Appello: La Cassazione Fissa i Paletti per il Ricorso
Il concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento processuale fondamentale per definire il giudizio in secondo grado. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono strettamente limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza quali sono i confini entro cui è possibile presentare ricorso, chiarendo che le doglianze sulla misura della pena non rientrano tra i motivi ammessi.
I Fatti del Caso: Ricorso Contro la Pena Concordata
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Tale sentenza era stata emessa proprio sulla base di un accordo tra l’imputato e la Procura Generale, secondo la procedura prevista dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. L’imputato, nonostante l’accordo, aveva deciso di impugnare la decisione in Cassazione, lamentando aspetti relativi alla determinazione della pena (la cosiddetta ‘dosimetria sanzionatoria’) e alle argomentazioni che la giustificavano.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, applicando una procedura semplificata e senza udienza. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza: il ricorso contro una sentenza di concordato in appello è un’eccezione, non la regola, e può essere proposto solo per motivi specifici e tassativi.
I Limiti al Ricorso contro il Concordato in Appello
Secondo la Corte, il legislatore ha circoscritto le possibilità di impugnazione per garantire la stabilità e l’efficacia di questi accordi processuali. I motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi nella formazione della volontà: Se la parte ha aderito all’accordo per errore, violenza o dolo.
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero: Se l’accordo è stato ratificato dal giudice nonostante il dissenso della pubblica accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la contestazione sulla congruità della pena concordata, è considerato inammissibile.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa sanzione serve a scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e si basano su precedenti sentenze. L’istituto del concordato in appello si fonda sulla libera volontà delle parti di definire il processo. Una volta che l’accordo è raggiunto e ratificato dal giudice, non può essere rimesso in discussione sulla base di un ripensamento riguardo alla convenienza della pena. Ammettere un ricorso per motivi legati alla quantificazione della sanzione significherebbe snaturare la funzione stessa dell’accordo, che è quella di raggiungere una certezza processuale in tempi rapidi. La Corte ha sottolineato che le doglianze del ricorrente, inerenti alla dosimetria sanzionatoria, esulavano completamente dai casi consentiti, rendendo il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Chi sceglie la via del concordato in appello deve essere consapevole che sta compiendo una scelta processuale con effetti quasi definitivi. La possibilità di un successivo ricorso in Cassazione è estremamente limitata e non può essere utilizzata come un terzo grado di giudizio sul merito della pena. Per gli avvocati, ciò implica il dovere di informare compiutamente i propri assistiti sulla natura e sulle conseguenze dell’accordo, mentre per gli imputati significa ponderare attentamente la decisione, poiché un ripensamento successivo sulla congruità della pena non troverà accoglimento davanti alla Suprema Corte.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso è ammesso solo per un numero limitato e specifico di motivi previsti dalla legge.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento in appello?
Si può impugnare solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo (es. errore o minaccia), al consenso del pubblico ministero o se la sentenza del giudice è difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro un concordato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile con una procedura semplificata. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28443 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 28443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quan affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazion avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relati alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblic ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre so inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerente alla dosimetria sanzionatoria e argomentazioni con le quali la stessa è stata giustific (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e n partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024.