Concordato in appello: i limiti al ricorso per Cassazione
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sull’esito del giudizio di secondo grado. Tuttavia, la scelta di aderire a tale procedura comporta importanti conseguenze, tra cui una significativa limitazione dei motivi per cui è possibile impugnare la successiva sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Con la recente ordinanza n. 28447 del 2024, la Suprema Corte ha ribadito i confini di questa impugnazione, dichiarando inammissibile un ricorso che sollevava questioni di merito.
I fatti del caso
Un imputato presentava ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, emessa in accoglimento di una richiesta di concordato in appello. I motivi del ricorso vertevano sul presunto difetto di motivazione riguardo alla responsabilità penale e sull’intervenuta prescrizione del reato. L’imputato, in sostanza, tentava di rimettere in discussione il merito della condanna, nonostante avesse precedentemente raggiunto un accordo con la Procura sull’esito del processo d’appello.
I ristretti margini del ricorso dopo un concordato in appello
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale. Secondo i giudici, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ricorribile in Cassazione solo per un numero molto limitato di motivi. Nello specifico, l’impugnazione è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Qualsiasi altra doglianza, specialmente se attinente al merito della vicenda processuale, è preclusa.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha spiegato che la rinuncia ai motivi di appello, che è alla base del concordato in appello, assorbe tutte le questioni relative alla colpevolezza dell’imputato e ad altre eccezioni di merito, come quella sulla prescrizione. Accettando l’accordo, l’imputato accetta implicitamente la validità dell’impianto accusatorio e rinuncia a contestarlo ulteriormente. Pertanto, sollevare tali questioni in sede di legittimità costituisce un tentativo inammissibile di aggirare gli effetti della scelta processuale compiuta. La Corte ha inoltre sottolineato che, nel caso specifico, l’eccezione di prescrizione era comunque manifestamente infondata, data la recidiva contestata all’imputato. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: il concordato in appello è una scelta che implica una rinuncia definitiva alla contestazione del merito della sentenza. Chi opta per questa strada processuale non può successivamente tentare di riaprire la discussione sulla propria responsabilità davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso di legittimità rimane un rimedio eccezionale, limitato a garantire la corretta formazione dell’accordo e la sua fedele trasposizione nella sentenza, ma non rappresenta una terza istanza di giudizio sul fatto.
Quando è possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
Il ricorso è ammesso solo se si contestano vizi relativi alla formazione della volontà di aderire all’accordo, al consenso del pubblico ministero, oppure se la decisione del giudice risulta difforme rispetto a quanto concordato tra le parti.
Perché i motivi sulla responsabilità dell’imputato e sulla prescrizione sono stati ritenuti inammissibili?
Perché la richiesta di concordato in appello implica una rinuncia a contestare tali questioni. La legge considera queste doglianze come “assorbite” dall’accordo stesso, quindi non possono essere riproposte in Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28447 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 28447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letteTsentite te conelusioni det PG
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quant affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quanto responsabilità dell’imputato o alla intervenuta prescrizione trattandosi di questioni assorbite da rinunzia sottesa al concordato, peraltro, quanto alla prescrizione, anche manifestamente infondate (alla luce della recidiva contestata e ritnuta seppur equivalente alle generich (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura, semplificata e·non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024.