Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena e chiudere il processo. Tuttavia, quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Con la recente ordinanza n. 28440 del 2024, la Corte di Cassazione ha tracciato confini netti, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava il tipo di pena applicata.
Il caso: un ricorso dopo il concordato in appello
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza emessa sulla base di tale accordo. L’oggetto della doglianza non riguardava l’entità della pena patteggiata, bensì la sua natura. Nello specifico, l’imputato lamentava la mancata applicazione di una pena sostitutiva in luogo di quella detentiva, pur concordata tra le parti.
I limiti del ricorso contro una sentenza di concordato in appello
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza: la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. può essere impugnata solo per motivi ben precisi e circoscritti. L’accettazione del concordato in appello comporta, infatti, una rinuncia implicita da parte dell’imputato a far valere qualsiasi altro motivo di impugnazione.
I motivi ammissibili per l’impugnazione
Secondo la Suprema Corte, il ricorso in Cassazione avverso una sentenza di concordato è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
1. Vizi nella formazione della volontà: quando si contesta che il consenso dell’imputato a concludere l’accordo non sia stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Vizi nel consenso del pubblico ministero: qualora emergano irregolarità nell’adesione della pubblica accusa all’accordo.
3. Contenuto difforme della pronuncia: nel caso in cui la sentenza del giudice si discosti da quanto pattuito tra le parti.
Qualsiasi altra doglianza, come quella relativa alla scelta tra pena detentiva e pena sostitutiva, esula da questo perimetro e risulta, pertanto, inammissibile.
Le motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è chiara: il concordato in appello si basa su una rinuncia. L’imputato, accettando l’accordo sulla pena, rinuncia a tutti gli altri motivi di appello e a qualsiasi altra richiesta che avrebbe potuto veicolare nel giudizio. La richiesta di una pena sostitutiva rientra tra queste. Di conseguenza, sollevare tale questione in Cassazione equivale a violare la natura stessa dell’accordo raggiunto. La Corte ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, applicando una procedura semplificata data la palese inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
Questa ordinanza rafforza la stabilità delle sentenze emesse a seguito di concordato in appello, limitando drasticamente le possibilità di impugnazione. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, emerge una lezione fondamentale: la scelta di aderire a un concordato deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza che tale accordo preclude, di norma, la possibilità di sollevare ulteriori questioni davanti alla Corte di Cassazione, a meno che non si tratti dei vizi specificamente previsti dalla legge. L’istituto si conferma così uno strumento di definizione rapida del processo, ma che richiede una piena assunzione di responsabilità da parte di chi vi aderisce.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di “concordato in appello”?
No. Il ricorso è ammissibile solo in casi specifici e limitati, come vizi nella formazione della volontà della parte, nel consenso del pubblico ministero, o qualora la sentenza del giudice sia difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
La mancata applicazione di una pena sostitutiva è un motivo valido per impugnare un concordato in appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, accettare il concordato implica la rinuncia a qualsiasi altro motivo di ricorso, inclusa la richiesta di applicare una pena sostitutiva in luogo di quella detentiva concordata.
Cosa succede se il ricorso contro un concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28440 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 28440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quant affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativ alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre son inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerente alla mancata applicazione di una pena sostitutiva in luogo di quella detentiva applicata, atteso che il concordato risulta fondato rinunzia dell’imputato a qualsivoglia altro motivo o richiesta veicolata in appello.
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e no partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024.