Concordato in Appello: La Cassazione Sbarra la Strada a Ulteriori Impugnazioni
L’ordinanza n. 32924/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla natura e gli effetti del concordato in appello, un istituto processuale che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare nel secondo grado di giudizio. La decisione sottolinea la finalità deflattiva di questo strumento, ribadendo un principio fondamentale: una volta raggiunto l’accordo, la porta per ulteriori impugnazioni si chiude definitivamente. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
Il Caso: Dal Patteggiamento in Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da un giudizio d’appello presso la Corte di Napoli. In quella sede, la difesa dell’imputato e la procura generale avevano raggiunto un accordo, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, per rideterminare la pena. L’accordo prevedeva, come da prassi, la rinuncia ai motivi di appello precedentemente formulati. La Corte d’Appello, preso atto della volontà concorde delle parti, aveva quindi emesso una nuova sentenza che recepiva la pena concordata.
Contrariamente alla natura conclusiva di tale accordo, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione avverso questa sentenza, lamentando vizi di motivazione relativi all’entità della pena. Si trattava, di fatto, di un tentativo di rimettere in discussione un esito processuale che egli stesso aveva contribuito a determinare.
La Decisione della Suprema Corte: La Scelta del Concordato in Appello è Definitiva
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha risolto la questione in modo netto e inequivocabile, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la scelta di aderire al concordato in appello preclude la possibilità di contestare successivamente la sentenza che ne deriva.
L’Art. 599-bis c.p.p. e i suoi Effetti
Il concordato in appello è un istituto introdotto per snellire i processi e definire le controversie in modo più rapido. Esso si basa su una valutazione congiunta delle parti (accusa e difesa) sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla pena da applicare. In sostanza, l’imputato accetta una determinata pena e, in cambio, rinuncia a portare avanti i motivi di appello. Il ruolo del giudice d’appello è quello di verificare la correttezza dell’accordo, la sua conformità ai limiti di legge e la congruità della pena richiesta.
L’Inappellabilità come Conseguenza Logica
La Corte ha evidenziato come l’inammissibilità del ricorso sia una diretta conseguenza della legge. L’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale stabilisce espressamente che la sentenza emessa a seguito di un concordato in appello non è impugnabile. Consentire un ricorso per cassazione significherebbe contraddire la logica stessa dell’istituto, che si fonda proprio sulla rinuncia a ulteriori contestazioni per ottenere una definizione concordata della pena.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono state concise ma estremamente chiare. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la legge non lo consente. La sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è il frutto di un accordo processuale. Le parti, accordandosi, effettuano una valutazione congiunta e accettano un determinato esito. Il giudice d’appello non fa altro che ratificare questo accordo, dopo aver controllato il rispetto dei parametri legali. Pertanto, un successivo ricorso volto a contestare l’entità della pena, che è stata oggetto dell’accordo stesso, è palesemente inammissibile. La Corte, nel dichiarare l’inammissibilità, ha agito con una procedura semplificata (de plano), senza necessità di udienza, data l’evidenza della questione.
Le conclusioni
La pronuncia della Cassazione rafforza la stabilità delle decisioni prese tramite concordato in appello. La scelta di questo percorso processuale è una decisione strategica che comporta benefici (la rideterminazione della pena) ma anche una rinuncia definitiva: quella di non poter più contestare la sentenza. Per l’imputato, ciò significa che l’accordo è vincolante e non può essere messo in discussione in un grado di giudizio successivo. La conseguenza pratica della sua iniziativa è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
No, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale (concordato in appello) non è ricorribile per cassazione, come stabilito dall’art. 610, comma 5-bis, dello stesso codice.
Cosa comporta per le parti la scelta del concordato in appello?
Le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica del reato e sull’entità della pena, rinunciando ai motivi di appello. L’accordo, una volta accolto dal giudice, definisce il giudizio in quella fase in modo definitivo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo contesto?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32924 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POLLENA TROCCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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FATTO E DIRITTO
COGNOME NOME, per mezzo dei difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto del motivi di appello, ha ridetermiNOME la pena, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. per reato ascritto.
Il ricorrente deduce vizi di motivazione anche con riferimento alla entità della
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in del quale le parti processuali sì accordano sulla qualificazione giuridica delle condot e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in pa dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di a avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il r correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali e di una somma in favor Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2024.