Concordato in Appello: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso
L’istituto del concordato in appello, introdotto nel nostro ordinamento processuale penale con l’art. 599-bis, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena, rinunciando ai motivi di appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale legato a questa procedura: la sentenza che accoglie tale accordo non è ulteriormente impugnabile. Analizziamo la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. In sede di appello, le parti avevano raggiunto un accordo, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, per rideterminare la pena, con conseguente rinuncia ai motivi di impugnazione. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione in merito all’aumento di pena applicato per la continuazione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La decisione si fonda su una chiara previsione normativa: l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce esplicitamente che la sentenza emessa in seguito a un concordato in appello non può essere oggetto di ulteriore ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha chiarito la natura del concordato in appello. Si tratta di un istituto processuale in cui le parti (accusa e difesa) si accordano sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull’entità della pena. Il ruolo del giudice d’appello non è passivo; egli deve verificare che l’accordo sia conforme alla legge, controllando l’esattezza degli aspetti giuridici, la congruità della pena proposta e il rispetto dei parametri e dei limiti fissati dall’art. 599-bis.
Una volta che il giudice ratifica l’accordo, la decisione acquisisce una stabilità particolare. Permettere un ulteriore ricorso in Cassazione svuoterebbe di significato l’istituto stesso, che si basa proprio sulla rinuncia ai motivi di impugnazione in cambio di una pena concordata. La scelta di accedere a tale procedura comporta, quindi, l’accettazione della sua definitività, precludendo la possibilità di sollevare successive doglianze davanti alla Suprema Corte.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio cruciale per la prassi giudiziaria. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che l’adesione a un concordato in appello è una scelta processuale che chiude definitivamente la vicenda giudiziaria. La sentenza che ne deriva non è un provvedimento suscettibile di revisione in Cassazione. La conseguenza della presentazione di un ricorso inammissibile, come nel caso di specie, è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza d’appello basata su un accordo tra le parti (art. 599-bis c.p.p.)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile. La sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale non è ulteriormente impugnabile, come espressamente previsto dall’art. 610, comma 5-bis, dello stesso codice.
Qual è il ruolo del giudice nel ‘concordato in appello’?
Il giudice d’appello ha il dovere di controllare la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, la congruità della pena richiesta dalle parti e il rispetto dei limiti e parametri indicati dalla legge (art. 599-bis c.p.p.), prima di ratificare l’accordo.
Cosa succede se si presenta ugualmente un ricorso contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile ‘de plano’ (senza discussione in udienza). Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come accaduto nel caso analizzato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32922 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Vettetsentite PG
FATTO E DIRITTO
NOME, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della ri ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in al reato ascritto.
Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine all’aumento operato per !a riten continuazione.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. proc. così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguen del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contes e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, con dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controll l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei l indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2024.