Concordato in appello: la Cassazione fissa i paletti per il ricorso
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sull’entità della pena in secondo grado. Tuttavia, quali sono i limiti di un successivo ricorso in Cassazione? Con la recente ordinanza n. 34570 del 2024, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: l’accordo sulla pena implica una rinuncia a far valere determinate doglianze, rendendo il ricorso su tali punti inammissibile.
I fatti del caso
Un imputato, condannato per il reato di tentata rapina, decideva, nel corso del giudizio di secondo grado, di accedere al cosiddetto concordato in appello. La Corte di appello di Genova, preso atto dell’accordo tra le parti, applicava la pena concordata. Sorprendentemente, l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Le sue lamentele si concentravano su due aspetti: la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., che prevede l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, e l’eccessività della sanzione penale, la stessa che lui aveva precedentemente pattuito.
I limiti al ricorso dopo il concordato in appello
Il ricorrente contestava una decisione che era, di fatto, il frutto di un suo accordo con l’accusa. La questione posta all’attenzione della Suprema Corte era dunque se, e in quali termini, fosse possibile impugnare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La difesa sosteneva che il giudice d’appello avrebbe comunque dovuto valutare la presenza di cause di proscioglimento e che la pena applicata fosse sproporzionata.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come “proposto per motivo non consentito”. Gli Ermellini hanno richiamato la propria giurisprudenza consolidata (citando, tra le altre, la sentenza n. 22002/2019), secondo cui il ricorso avverso una sentenza di concordato in appello è ammissibile solo per motivi molto specifici. In particolare, è possibile contestare:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Problemi legati al consenso prestato dal pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, tutte le altre doglianze sono considerate inammissibili. Tra queste rientrano esplicitamente quelle relative a “motivi rinunciati”, come la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi sulla determinazione della pena (a meno che questa non sia illegale, ovvero fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge). Scegliendo di concordare la pena, l’imputato accetta la qualificazione giuridica del fatto e la sanzione, rinunciando implicitamente a sollevare questioni sul merito della vicenda o sulla congruità della pena stessa.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione rafforza la natura dispositiva dell’istituto del concordato in appello. Chi sceglie questa via processuale compie una scelta strategica che comporta benefici (certezza e riduzione della pena) ma anche rinunce. Non è possibile, in un secondo momento, “pentirsi” dell’accordo e tentare di rimettere in discussione punti che ne costituivano l’oggetto essenziale. L’ordinanza serve da monito: l’accesso a riti premiali come il concordato richiede una valutazione attenta e consapevole delle conseguenze, poiché le porte per un successivo riesame in Cassazione si restringono notevolmente, essendo limitate a vizi procedurali o di formazione della volontà, e non a un ripensamento nel merito.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di “concordato in appello”?
Sì, ma solo per motivi specifici. Il ricorso è ammissibile se riguarda vizi nella formazione della volontà della parte, problemi nel consenso del pubblico ministero, o se la sentenza ha un contenuto diverso dall’accordo. Non è ammissibile per contestare aspetti che si considerano rinunciati con l’accordo, come la valutazione del merito o la congruità della pena.
Perché il ricorso che lamentava l’eccessività della pena concordata è stato dichiarato inammissibile?
Perché l’imputato, accettando il concordato, ha acconsentito all’entità della pena. Contestare successivamente la sua eccessività equivale a rimettere in discussione un punto centrale dell’accordo stesso, una possibilità che la legge esclude in quanto si tratta di un motivo a cui si è implicitamente rinunciato.
Cosa si intende per “motivi rinunciati” in un ricorso contro un concordato in appello?
Si intendono tutte quelle questioni che, con l’accettazione dell’accordo sulla pena, non possono più essere sollevate. Tra queste, la principale è la mancata valutazione da parte del giudice di eventuali cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) e le critiche sulla misura della pena concordata, a meno che non si tratti di una pena palesemente illegale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34570 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: NOME (TARGA_VEICOLO), nato in Algeria il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 12/03/2024 della Corte di appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pe in ordine al reato di cui agli artt. 56-628 cod.pen..
Ricorre per cassazione NOME, dolendosi della mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nel illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dol della mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e della eccessività della pena da lui stesso concordata e richiesta alla Corte di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.06.2024. Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME