Concordato in Appello: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti all’impugnazione delle sentenze che recepiscono tale accordo, chiarendo quando un ricorso successivo debba considerarsi inammissibile. Analizziamo la vicenda per comprendere le implicazioni pratiche di questa decisione.
I Fatti di Causa: Dal Giudizio Abbreviato all’Accordo in Appello
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado, con rito abbreviato, a carico di un imputato per una serie di gravi reati, tra cui la partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, furto aggravato, detenzione di stupefacenti e porto illegale di armi.
In sede di appello, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte d’Appello, preso atto della rinuncia ai motivi di impugnazione (ad eccezione di quelli relativi alla pena), rideterminava la sanzione come concordato tra le parti, confermando nel resto la sentenza di primo grado e dichiarando la prescrizione per uno dei reati associativi.
Il Ricorso in Cassazione e la questione del concordato in appello
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato presentava ricorso per Cassazione affidandosi a un unico motivo. Sostanzialmente, si lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, poiché a suo dire la Corte d’Appello si era limitata a un ruolo meramente “notarile”, recependo l’accordo senza una reale disamina sulla possibile sussistenza di cause di non punibilità, come previsto dall’art. 129 c.p.p.
La Tesi Difensiva
La difesa sosteneva che il giudice d’appello avesse l’obbligo di verificare in modo approfondito la correttezza della richiesta delle parti, non potendosi limitare a una semplice presa d’atto. L’accusa era quella di aver omesso una valutazione sostanziale del caso, trasformando il concordato in un automatismo privo di controllo giurisdizionale.
Le Motivazioni della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La motivazione della Suprema Corte si fonda su argomenti procedurali netti e consolidati.
Innanzitutto, i giudici hanno sottolineato che la sentenza impugnata era il risultato diretto di un concordato in appello, un patto processuale che implica la rinuncia a tutti i motivi di appello tranne quelli inerenti alla determinazione della pena. La Corte territoriale aveva correttamente verificato, seppur in modo sintetico, la legittimità dell’iniziativa e la correttezza giuridica dell’accordo. Accettare tale procedura preclude, di fatto, la possibilità di rimettere in discussione il merito della vicenda con un successivo ricorso, a meno che non si denuncino vizi specifici dell’accordo stesso, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Il ricorso è stato inoltre definito “meramente assertivo e privo di argomentazioni”, in quanto non spiegava concretamente quali vizi avrebbero inficiato la decisione. In applicazione dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla Riforma Orlando, in questi casi si impone una declaratoria di inammissibilità de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza riafferma un principio fondamentale: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica che produce effetti processuali definitivi. Una volta che l’imputato accetta di rinunciare ai motivi di impugnazione in cambio di una pena concordata, la sua possibilità di contestare la sentenza si riduce drasticamente. Il ricorso per Cassazione non può diventare uno strumento per rimettere in discussione un accordo liberamente sottoscritto. La decisione comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente: data l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’?
In linea generale, no. La sentenza che recepisce un accordo sulla pena con rinuncia ai motivi di appello (art. 599-bis c.p.p.) non è ulteriormente impugnabile se il ricorso, come nel caso esaminato, si rivela generico, assertivo e non denuncia vizi specifici dell’accordo stesso.
Cosa significa che un ricorso è ‘meramente assertivo’?
Significa che il ricorso si limita a enunciare una presunta violazione di legge o un vizio senza fornire argomentazioni concrete e specifiche che spieghino perché e come tale vizio si sarebbe verificato. È una contestazione superficiale e non motivata, destinata all’inammissibilità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, quattromila euro) alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41335 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41335 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il 5 dicembre 2023 la Corte di appello di Genova, per quanto in questa sede rileva, decidendo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della decisione con la quale il G.i. Tribunale di Genova il 6 giugno 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l’imputa responsabile dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. e anche di partecipazione ad associazione protesa al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A), di concorso in furto consumato aggravato (capo E), di detenzione illecita di stupefacente (capo L) e di porto illegale di armi (capo M), fatti contestati come commessi tr il 2014 e il 2015, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, operato l’aumento ex art. 81 cod. pen. e applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, invece, non applicata la recidiva, ritenute le attenuanti prevalenti, dichi estinto per prescrizione il reato di partecipazione ad associazione per delinquere ai sensi dell’a 416 cod. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della mancata disamina circa la sussistenza eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., essendosi il Giudice limitato a svolgere un ruolo di tipo “notarile” senza verificare – si sostiene – la correttezza della rich
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pe (“Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello”), introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti sulla rinunzia a tutti i motiv appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e quindi applicata, nei termini richiesti, dall Corte territoriale, previa verifica, per quanto assai stringata, della legittimità dell’iniziativ correttezza giuridica del concordato in appello. Il ricorso peraltro è meramente assertivo e priv di argomentazioni che spieghino perché sussisterebbero i vizi denunziati.
L’art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibili del ricorso con pronuncia da emettersi de plano.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.