Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41327 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
..dato avviso alle parti;- -)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il 14 settembre 2023 la Corte di appello di &Al, decidendo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in parziale riforma della decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Verona il 20 giugno 2 m all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l’imputato responsabile dei reati di detenzion fine di cessione di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale, fatti commessi il dicembre 2020, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla ravvisata recidiva, l’aumento per la continuazione e la diminuzione per il r alla pena di giustizia, invece, esclusa la sussistenza del vincolo della continuazione, rideterminato, riducendolo, il trattamento sanzionatorio; con conferma nel resto.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione sotto tre profili: mancata disamina circa la sussistenza di eventu cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; erroneità della qualificazione giuridica; eccessività della pena irrogata e, comunque, contraddittorietà e manifesta illogicità dell motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pe (“Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello”), introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunzi a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto estremam stringata (p. 4), della legittimità dell’iniziativa e della correttezza giuridica del concor appello. Peraltro, il ricorso è meramente assertivo e privo di argomentazioni che spieghino perché sussisterebbero i vizi denunziati.
L’art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibili del ricorso con pronuncia da emettersi de plano.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.