Concordato in Appello: La Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sui motivi del gravame, ottenendo una rideterminazione della pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce sulle conseguenze di tale accordo, chiarendo un punto fondamentale: i motivi oggetto di rinuncia non possono essere riproposti in sede di legittimità.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna all’Accordo in Appello
La vicenda trae origine da una sentenza di primo grado che condannava un imputato per i reati di rapina aggravata e furto. In sede di appello, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte d’Appello, aderendo all’intesa, riformava parzialmente la sentenza, rideterminando la pena come concordato, ma confermando la responsabilità penale dell’imputato.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione del diritto di difesa. Nello specifico, sosteneva che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente il diniego della richiesta di considerare le attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti contestate.
L’Inammissibilità del Ricorso e il Principio del Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, trattandolo con la procedura semplificata “de plano”, riservata ai casi di manifesta infondatezza o inammissibilità. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza: la scelta di aderire al concordato in appello implica una rinuncia a far valere tutti gli altri motivi di impugnazione.
L’accordo processuale, infatti, cristallizza il perimetro della controversia. Le parti, nel raggiungere un’intesa sul trattamento sanzionatorio, accettano implicitamente di non contestare gli altri aspetti della decisione. Presentare un ricorso in Cassazione su un punto che è stato oggetto di rinuncia in appello si pone in netta contraddizione con la logica e la finalità dell’istituto del concordato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha richiamato un suo precedente (Sez. 2, n. 22002 del 2019), ribadendo che “nel caso di concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi oggetto di rinunzia”. Nel caso specifico, le censure relative al giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti erano state chiaramente superate dall’accordo tra le parti. L’intesa sul trattamento sanzionatorio finale assorbe e rende irrilevanti le singole componenti del calcolo della pena che hanno condotto a quel risultato.
Di conseguenza, la doglianza dell’imputato è stata ritenuta priva di fondamento giuridico, poiché tentava di rimettere in discussione un punto implicitamente accettato con la stipula del patto processuale. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver promosso un’impugnazione ritenuta colpevolmente avventata.
Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un importante monito per la pratica forense. La scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata con attenzione, poiché produce effetti preclusivi definitivi. Una volta raggiunto l’accordo, non è più possibile contestare in Cassazione i profili della sentenza che sono stati oggetto di rinuncia, esplicita o implicita. La pronuncia conferma la natura negoziale dell’istituto, il cui successo si basa sulla leale collaborazione delle parti nel definire la controversia, chiudendo definitivamente la porta a ulteriori contestazioni sui punti concordati.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver stipulato un concordato in appello?
No, non è possibile ricorrere per motivi che sono stati oggetto di rinuncia nell’ambito dell’accordo. Il ricorso basato su tali punti viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un ricorso è trattato ‘de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione lo decide in camera di consiglio, senza udienza pubblica, sulla base dei soli atti scritti. Questa procedura accelerata viene utilizzata quando il ricorso appare manifestamente inammissibile o infondato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo contesto?
L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, data la colpa nell’aver proposto un ricorso senza possibilità di accoglimento, anche al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40008 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40008 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Napoli il 21/6/2023, confermando la responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai reati di rapina aggravata e furto, rideterminando la pena come concordata dalle parti.
Ricorre l’imputato deducendo violazione del diritto di difesa dell’imputato poiché la Corte non ha motivato in ordine al diniego della richiesta di riconoscere le attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Ed infatti va ricordato che nel caso di concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi oggetto di rinunzia (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 – 01).
Nel caso in esame le censure in ordine al giudizio di equivalenza fra attenuanti generiche e aggravanti sono state oggetto di rinunzia in appello e non possono essere proposte in questa sede, considerato peraltro che il trattamento sanzionatorio è stato oggetto di accordo tra le parti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nell determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versa . mento della somma, che ritiene equa, di eurò tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
La Presidente
NOME COGNOME
GLYPH
NOME COGNOME