Concordato in Appello: La Strada Senza Ritorno verso la Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo nel secondo grado di giudizio. Ma quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di ricorrere in Cassazione? Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce che l’adesione a questo istituto ha un effetto preclusivo che rende inammissibile un’ulteriore impugnazione.
Il Contesto del Caso: Dal Furto Aggravato al Ricorso
Due soggetti, condannati in primo grado per il reato di furto aggravato, decidevano di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello. In questa sede, le parti raggiungevano un accordo sulla pena, definendo il procedimento attraverso il cosiddetto concordato in appello. Nonostante l’accordo, gli imputati presentavano comunque ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge relativa alla mancata verifica dell’assenza di cause di proscioglimento e un vizio di motivazione da parte del giudice d’appello.
La Decisione della Cassazione sul Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, utilizzando una procedura semplificata e senza formalità, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p. La decisione si basa su un principio fondamentale: l’accordo sulla pena in appello preclude il successivo giudizio di legittimità.
L’Effetto Preclusivo dell’Accordo
Secondo gli Ermellini, la scelta di definire il processo tramite il concordato in appello comporta una rinuncia implicita a contestare questioni che avrebbero potuto essere sollevate. Questo effetto è analogo a quello della rinuncia all’impugnazione. L’accordo sulla pena, dunque, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma estende i suoi effetti preclusivi all’intero svolgimento processuale, compreso l’eventuale ricorso in Cassazione.
Limiti al Potere di Controllo del Giudice
Nel caso specifico, i ricorrenti contestavano al giudice d’appello di non aver adeguatamente verificato l’eventuale presenza di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.). La Cassazione ha respinto questa tesi, affermando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua in relazione ai poteri di controllo e verifica che spettano al giudice in presenza di un accordo tra le parti. In sostanza, il controllo del giudice è funzionale alla ratifica dell’accordo e non si estende a una rivalutazione completa del merito della causa, che le parti stesse hanno scelto di non proseguire.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che i ricorsi erano stati proposti per motivi non consentiti dalla legge. L’adesione al concordato in appello costituisce un atto dispositivo che chiude la controversia sulla pena e su questioni connesse, incluse quelle rilevabili d’ufficio alle quali l’interessato ha implicitamente rinunciato. Proporre ricorso dopo aver beneficiato di un accordo che ha definito la pena in appello si traduce in un tentativo di rimettere in discussione una scelta processuale già compiuta, il che non è ammesso. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un punto cruciale per la difesa tecnica: la scelta di aderire al concordato in appello deve essere attentamente ponderata. Se da un lato può portare a un esito favorevole e a una rapida definizione del processo, dall’altro chiude definitivamente la porta a un futuro ricorso in Cassazione per la maggior parte delle questioni. L’effetto preclusivo è totale e impedisce di sollevare doglianze che, con l’accordo, si intendono superate e rinunciate. La decisione della Cassazione rafforza la natura dispositiva e definitiva di questo istituto, sottolineando che non può essere utilizzato come una tappa intermedia in vista di un’ulteriore impugnazione.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No, l’ordinanza stabilisce che il concordato in appello ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile se proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Qual è l’effetto del “concordato in appello” sul diritto di impugnazione dell’imputato?
La definizione del procedimento con il concordato limita la cognizione del giudice e implica una rinuncia a far valere determinate questioni, anche quelle rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato ha rinunciato in funzione dell’accordo. Questo preclude di fatto un’ulteriore impugnazione.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile in questi casi?
I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice (in questo caso, quattromila euro), in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3306 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3306 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a ROMA il 06/02/1977 COGNOME nato a ROMA il 20/11/1964
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 34658/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 18 dicembre 2024
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza emessa nei loro confronti, a seguito di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., della Corte di Appello di Roma per il reato di furto aggravato;
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena limita non solo cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Nel caso di specie i ricorrenti si limitano a denunciare il vizio della violazione di l con riguardo alla verifica dell’assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod proc. pen. ed alla assenza di motivazione, viceversa assolte nella decisione impugnata con una motivazione congrua in relazione alla tipologia dei poteri di controllo e verifica rimessi giudice in presenza di accordo delle parti.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente