Concordato in appello: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica per le parti processuali che può portare a una rapida definizione del giudizio di secondo grado. Tuttavia, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, questa scelta comporta conseguenze precise, in particolare una significativa limitazione dei motivi per cui è possibile ricorrere ulteriormente avverso la sentenza.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte trae origine da una vicenda processuale definita in secondo grado presso la Corte di Appello di Milano. In quella sede, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena, avvalendosi proprio del concordato in appello. La Corte, accogliendo la richiesta congiunta, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Lodi, riducendo la sanzione inflitta all’imputato.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. Il motivo del ricorso era unico e specifico: si lamentava il vizio di motivazione per l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, della possibile sussistenza di cause di proscioglimento immediate, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La questione del ricorso dopo un concordato in appello
La difesa sosteneva, in sostanza, che il giudice d’appello, pur in presenza di un accordo tra le parti, avrebbe dovuto comunque verificare l’assenza di evidenti cause che avrebbero imposto il proscioglimento dell’imputato, prima di ratificare l’accordo sulla pena. La mancata considerazione di questo aspetto, secondo il ricorrente, costituiva un vizio tale da giustificare l’annullamento della sentenza.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo fondato su un motivo non consentito dalla legge. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire un principio consolidato in giurisprudenza riguardo ai limiti dell’impugnazione contro le sentenze emesse a seguito di concordato in appello.
Il ragionamento della Corte è lineare: l’accordo sulla pena in appello implica una rinuncia implicita da parte dell’imputato a far valere determinate doglianze. Scegliendo questa via, si accetta di non contestare più certi aspetti della sentenza di primo grado in cambio di una riduzione della pena.
Di conseguenza, il ricorso in cassazione avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per motivi circoscritti, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
4. L’illegalità della sanzione inflitta (ad esempio, perché superiore ai limiti di legge o di tipo diverso da quello previsto).
Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato, come la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., o a vizi relativi alla determinazione della pena che non ne comportino l’illegalità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione processuale ponderata che chiude la porta a successive contestazioni di merito. L’imputato e il suo difensore devono essere consapevoli che, accettando di concordare la pena, si preclude loro la possibilità di sollevare in Cassazione questioni che avrebbero potuto essere oggetto dell’appello originario. La pronuncia rafforza la natura dispositiva dell’istituto, finalizzato a deflazionare il carico giudiziario, ma richiede un’attenta valutazione dei pro e contro da parte della difesa, poiché le vie di impugnazione successive risultano drasticamente ridotte.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver patteggiato la pena in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Il ricorso è ammissibile se riguarda vizi nella formazione della volontà di accordarsi, il consenso del pubblico ministero, una decisione del giudice non conforme all’accordo, o se la pena applicata è illegale (ad esempio, fuori dai limiti previsti dalla legge).
Perché il ricorso per mancata valutazione delle cause di proscioglimento è stato dichiarato inammissibile?
Perché la scelta di accedere al “concordato in appello” implica una rinuncia a sollevare tali questioni. La giurisprudenza consolidata ritiene che le doglianze relative a motivi rinunciati, come la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., non possano essere fatte valere in Cassazione dopo un accordo sulla pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38237 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 38237 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a Milano il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE di APPELLO DI MILANO; visti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25/06/2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi del 11/05/2022, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a NOME per i delitti ascritti in rubrica .
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME NOME con un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto il vizio della motivazione in ogni sua forma quanto alla omessa considerazione in ordine alla ricorrenza di immediate cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
3.Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivo non consentito. Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen.Sul tema si Ł precisato, con principio che qui si intende ribadire che: ‘In tema diconcordatoinappello, Ł ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.’ (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504-01).
4.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
Ord. n. sez. 1867/2025
CC – 24/10/2025
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 24/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME