Concordato in Appello: Limiti all’Impugnazione e Inammissibilità del Ricorso
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma la sua adozione comporta importanti conseguenze sulla possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso, stabilendo quali motivi sono ammissibili e quali, invece, sono preclusi dall’accordo stesso.
I Fatti del Caso: Dal Concordato al Ricorso in Cassazione
Nel caso di specie, un imputato aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello per la rideterminazione della pena. La Corte d’Appello, recependo l’accordo, emetteva la relativa sentenza. Successivamente, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, non per contestare i termini dell’accordo o l’entità della pena concordata, bensì per lamentare la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto proscioglierlo nel merito.
La Decisione della Corte di Cassazione sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, aderendo al concordato in appello, l’imputato accetta una definizione del processo che preclude la possibilità di sollevare determinate questioni nel successivo grado di giudizio. In sostanza, l’accordo sulla pena implica una rinuncia a far valere motivi di doglianza che non riguardino la legalità dell’accordo stesso.
Le Motivazioni: La Rinuncia Implicita nel Concordato in Appello
La Corte ha richiamato un suo precedente (Sez. 1, n. 944 del 2019), spiegando in modo chiaro la logica sottesa a questa limitazione. Quando si sceglie la via del concordato in appello, sono ammissibili solo i ricorsi che contestano:
1. Vizi nella formazione della volontà: ad esempio, se il consenso dell’imputato all’accordo non è stato libero e consapevole.
2. Difetti nel consenso del pubblico ministero.
3. Contenuto difforme della pronuncia: se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
4. Illegalità della sanzione: se la pena applicata è illegale, ad esempio perché superiore ai limiti edittali previsti dalla legge o di una specie diversa da quella stabilita.
Al di fuori di queste ipotesi, tutte le altre doglianze sono da considerarsi inammissibili. Tra queste rientrano esplicitamente la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p. e le censure sulla determinazione della pena, purché essa rimanga nei binari della legalità. L’accordo sulla pena, infatti, congela la valutazione di merito, che viene sostituita dalla volontà concorde delle parti, ratificata dal giudice.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per la difesa tecnica: la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente. Se da un lato offre il vantaggio di una pena certa e potenzialmente più mite, dall’altro comporta la rinuncia a quasi tutte le possibili contestazioni di merito. L’imputato e il suo difensore devono essere consapevoli che, una volta siglato l’accordo, lo spazio per un successivo ricorso in Cassazione si riduce drasticamente, limitandosi a vizi procedurali dell’accordo o a palesi illegalità della pena. La sentenza diventa, per il resto, “non negoziabile”.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello” lamentando la mancata assoluzione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale motivo di ricorso è inammissibile. Accettando il concordato, l’imputato rinuncia a contestare la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Quali motivi sono ammissibili per impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Sono ammissibili i motivi relativi a vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, o a un contenuto della sentenza diverso dall’accordo. È anche possibile contestare l’illegalità della pena, ad esempio se non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso specifico, 4.000 euro) a favore della Cassa delle Ammende, senza che la Corte esamini il merito della questione sollevata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38402 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. commesso in Napoli il 15 ottobre 2014
Rilevato che il ricorrente censura la motivazione in ordine alla mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen, ovvero un motivo inammissibile. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M. Rv. 278170 secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella previst dalla legge).
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024
Il Consiglier
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