Concordato in appello e limiti all’impugnazione: l’analisi della Cassazione
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento di economia processuale che consente alle parti di accordarsi sull’accoglimento di alcuni motivi di appello, con una conseguente rideterminazione della pena. Tuttavia, la scelta di percorrere questa strada comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione successivo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza i confini entro cui è possibile presentare ricorso avverso una sentenza frutto di tale accordo, dichiarando inammissibile un’impugnazione basata sulla presunta illogicità della motivazione.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze. Quest’ultima, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena sulla base di un accordo raggiunto tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. L’imputato, tuttavia, decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando l’erronea applicazione dell’articolo 81 del codice penale e, in particolare, la illogicità della motivazione relativa al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati.
La decisione della Corte di Cassazione sul concordato in appello
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno colto l’occasione per riaffermare un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è soggetta a limiti ben precisi. Non è possibile, infatti, rimettere in discussione il merito della decisione o contestare le valutazioni che sono state oggetto dell’accordo stesso.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso per Cassazione contro una sentenza di concordato in appello è ammissibile solo per motivi specifici che attengono alla regolarità del procedimento e alla legalità della pena. Questi includono:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Vizi relativi al consenso del procuratore generale sulla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi ai quali la parte ha implicitamente rinunciato aderendo all’accordo, come la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p. o i vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non risulti illegale (ad esempio, perché al di fuori dei limiti edittali).
Nel caso specifico, contestare l’illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione equivale a rimettere in discussione una valutazione di merito che è stata superata proprio dall’accordo sulla pena. Aderendo al concordato, l’imputato ha accettato la pena così come rinegoziata, rinunciando a contestare i criteri che hanno portato a quella determinazione.
La Corte ha inoltre menzionato una decisione delle Sezioni Unite del 2022, che ha aperto alla possibilità di ricorrere per dedurre l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado, ma ha chiarito che tale eccezione non si applica al caso di specie, che riguarda una valutazione di merito e non una causa estintiva del reato.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma la natura “pattizia” del concordato in appello e le sue conseguenze processuali. Chi sceglie questa via deve essere consapevole che sta barattando la certezza di una pena più mite con la rinuncia a far valere determinate doglianze in un successivo grado di giudizio. La decisione della Cassazione rafforza la stabilità delle sentenze emesse su accordo delle parti, limitando le impugnazioni a veri e propri vizi procedurali o a palesi illegalità, e non a un ripensamento sull’opportunità delle valutazioni di merito. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle Ammende serve da monito contro la presentazione di ricorsi palesemente inammissibili.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
No, il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, vizi nel consenso del procuratore generale, o nel caso in cui la sentenza del giudice sia difforme dall’accordo raggiunto. Non è possibile contestare il merito delle questioni oggetto di rinuncia.
Posso impugnare una sentenza di ‘concordato in appello’ se ritengo che la motivazione sia illogica, ad esempio sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che contestare l’illogicità della motivazione su punti che sono implicitamente coperti dall’accordo sulla pena (come il riconoscimento o meno di attenuanti o del vincolo della continuazione) non è un motivo ammissibile di ricorso, poiché si tratta di una doglianza di merito a cui si è rinunciato.
Quali sono le conseguenze se il mio ricorso contro una sentenza di ‘concordato in appello’ viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, il cui importo è determinato dal giudice in base alle ragioni dell’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37605 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37605 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TRUCCAZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato awiso-alla -parti; ( r
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Grosseto, su accordo RAGIONE_SOCIALE parti, ha ridetermiNOME la pena ai sensi dell’art.599 bis cod. proc. pen.
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato
Questa Corte ha più volte evidenziato come, in tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Va segnalato che le Sezioni Unite di questa Corte con decisione del 27/10/2022 risolvendo il contrasto loro rimesso, hanno affermato che è possibile proporre ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso lea sentenza di concordato in appello ex art.599 bis cod. proc. pen. anche al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado.
Alla stregua dei suddetti principi, in merito al denunciato. deve rilevarsi l’inammissibilità di esso, non essendo deducibile- per quanto già evidenziato -con il ricorso per cassazione avverso il concordato in appello, la illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende
Così deciso in data 11 settembre 2024 Il consi GLYPH esten9uR
Il Presidente