Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36607 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
datoayyjsrrge – parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta ad NOME COGNOME e NOME, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Esaminati i ricorsi proposti dagli imputati.
Rilevato che i difensori hanno articolato i seguenti motivi di doglianza.
Per NOME COGNOME: vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. Per NOME COGNOME: 1. erronea applicazione della legge penale e processuale penale, illogicità della motivazione per avere la Corte d’appello stabilito l’aumento in continuazione nella misura di anni 4 di reclusione senza operare la diminuente per il rito abbreviato; 2. inosservanza della legge penale per violazione del divieto di reformatio in peius, vizio di motivazione.
Considerato, quanto al ricorso del primo imputato, che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato – secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. (tra le tante Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245919; da ultimo Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01, così massimata: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, i quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»).
Considerato, quanto al ricorso del secondo imputato, che il motivo attinente al quantum della pena irrogata è inammissibile, non essendo la suddetta pena riconducibile alla nozione di pena illegale [in termini, cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrant nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234 – 01: «In tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle
parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata»).
Considerato, quanto al rilievo riguardante la lamentata mancata riduzione della pena per il rito abbreviato, che la pena irrogata, corrispondente esattamente a quella concordata, neppure in tal caso può considerarsi illegale, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso (cfr. Sez. 1 – , Sentenza n. 50710 del 10/11/2023, Rv. 285655 – 01:”Nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi”; Sez. 2, Sentenza n. 28306 del 25/06/2021, Rv. 281804 – 01:”Avverso la sentenza resa all’esito di concordato sui motivi d’appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la pena determinata, in relazione a reato contravvenzionale giudicato in primo grado con rito abbreviato, mediante riduzione in misura di un terzo e non della metà, giacché in tal caso ricorre un’ipotesi, non già di irrogazione di pena illegale, bensì di errata applicazione di legge processuale”.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr
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