Il Concordato in Appello: Limiti e Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, una volta siglato e ratificato dal giudice, quali sono i margini per un’eventuale impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui precisi confini di ammissibilità del ricorso, specialmente quando l’oggetto della doglianza è l’entità della pena pattuita.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la sua pena. Tale rideterminazione era avvenuta proprio in accoglimento di un accordo processuale, il cosiddetto ‘patteggiamento in appello’, raggiunto tra la difesa e l’accusa. Nonostante l’accordo, la difesa dell’imputato decideva di ricorrere per cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione all’entità della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti cruciali sulla natura e sugli effetti del concordato in appello. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’accordo sulla pena costituisce un negozio processuale che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere rimesso in discussione unilateralmente da una delle parti, se non per vizi specifici.
I Motivi dell’Inammissibilità
Il motivo di ricorso proposto, relativo al quantum della pena, è stato giudicato estraneo alle ipotesi che consentono un’impugnazione della sentenza di ‘patteggiamento in appello’. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che il ricorso è ammissibile solo se riguarda:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Questioni relative al consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi a cui la parte ha implicitamente rinunciato con l’accordo, come la valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o, appunto, vizi sulla determinazione della pena.
La Distinzione Fondamentale: Pena Concordata vs. Pena Illegale
L’unico caso in cui è possibile contestare la pena concordata è l’ipotesi di ‘pena illegale’. Una pena è illegale non quando è percepita come sproporzionata o eccessiva, ma solo quando si pone al di fuori della cornice edittale (cioè sotto il minimo o sopra il massimo previsto dalla legge) o quando è di specie diversa da quella stabilita dalla norma incriminatrice. Nel caso di specie, la doglianza non verteva sull’illegalità della sanzione, ma sulla sua misura, un aspetto che era stato oggetto del libero accordo tra le parti.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato che il concordato in appello è un negozio processuale liberamente stipulato dalle parti. Accedendovi, l’imputato accetta una determinata pena in cambio della rinuncia a far valere altri motivi di appello. Permettere un successivo ricorso per cassazione basato sulla mera entità della pena concordata significherebbe snaturare l’istituto stesso, consentendo a una parte di modificare unilateralmente i termini di un patto già perfezionato e ratificato giudizialmente. La stabilità di tali accordi è fondamentale per la funzionalità del sistema giudiziario. Pertanto, la volontà espressa dalle parti nell’accordo prevale e preclude successive riconsiderazioni sul merito della quantificazione della pena, salvo, come detto, il limite invalicabile della legalità della sanzione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro e rigoroso. Chi sceglie la via del concordato in appello deve essere pienamente consapevole delle conseguenze della propria scelta: si ottiene una pena certa e potenzialmente più mite, ma si rinuncia a contestarne l’entità in un successivo grado di giudizio. La decisione della Cassazione funge da monito: l’impugnazione di una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. deve fondarsi su vizi genetici dell’accordo o sulla manifesta illegalità della pena, non su un ripensamento circa la convenienza del patto. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a riprova della serietà con cui l’ordinamento tratta i ricorsi pretestuosi.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza che accoglie un ‘concordato in appello’ lamentando che la pena è troppo alta?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile se contesta solo il quantum (l’ammontare) della pena concordata tra le parti e ratificata dal giudice d’appello.
In quali casi è ammesso il ricorso contro una sentenza di ‘patteggiamento in appello’?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà di accedere all’accordo, il dissenso del pubblico ministero, una decisione del giudice non conforme all’accordo, oppure se la pena applicata è ‘illegale’ (cioè non prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali).
Cosa si intende per ‘pena illegale’ in questo contesto?
Per ‘pena illegale’ si intende una sanzione che non rientra nei limiti di minimo e massimo stabiliti dalla legge per quel reato, oppure una sanzione di tipo diverso da quella prevista dalla norma. Una pena ritenuta semplicemente ‘eccessiva’ ma all’interno dei limiti legali non è considerata illegale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36598 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACI CASTELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avv COGNOME e parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Esaminato il ricorso proposto dall’imputato; rilevato che il difensore lamenta vizio di motivazione in ordine all’entità della pena inflitta.
Considerato che il motivo attinente al quantum della pena è inammissibile, non riguardandola doglianza profili contenenti la pena illegale .
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso in data 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore