Concordato in Appello: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che permette di definire il processo di secondo grado con un accordo sulla pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale legato a questo istituto: la scelta di concordare la pena preclude la possibilità di contestare la sentenza per altri motivi. Analizziamo la decisione per comprendere la portata di questo importante strumento processuale.
Il Contesto Processuale
Il caso ha origine da una condanna per il reato di cui all’art. 628 c.p. (rapina) emessa dal Tribunale di Lucca. In sede di appello, la difesa dell’imputato ha avanzato richiesta di concordato in appello. La Corte d’Appello di Firenze ha accolto la richiesta, riformando la sentenza di primo grado e rideterminando la pena nella misura concordata tra le parti, con conseguente rinuncia agli altri motivi di gravame.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui la nullità della citazione a giudizio in appello, l’erronea valutazione di circostanze aggravanti e la presunta prescrizione del reato.
La Decisione sul Concordato in Appello della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti cruciali sulla natura e gli effetti del concordato in appello.
L’Effetto Preclusivo della Rinuncia
Il punto centrale della decisione risiede nel valore della rinuncia che accompagna l’accordo sulla pena. La Suprema Corte ha affermato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis c.p.p. non si limita a circoscrivere la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce “effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità”.
In altre parole, accettando il concordato, l’imputato rinuncia volontariamente a far valere altri vizi della sentenza. Di conseguenza, le censure relative alle circostanze aggravanti e alla prescrizione del reato sono state considerate inammissibili, poiché precluse dall’accordo stesso. Non è possibile beneficiare della riduzione di pena e, allo stesso tempo, tentare di ottenere un annullamento della sentenza per motivi a cui si è implicitamente rinunciato.
La Manifesta Infondatezza della Nullità
La Corte ha inoltre respinto la doglianza relativa all’omessa citazione a giudizio, definendola “manifestamente infondata”. La presunta nullità era infatti contraddetta da due elementi chiave:
1. L’elezione di domicilio eseguita dall’imputato presso il proprio difensore di fiducia.
2. La procura speciale rilasciata allo stesso difensore per richiedere il concordato.
Questi atti dimostravano la piena conoscenza del procedimento e rendevano l’eccezione di nullità pretestuosa.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
In applicazione dell’art. 616 c.p.p., l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una logica di coerenza e responsabilità processuale. Il concordato in appello è una scelta strategica che offre un vantaggio certo (la riduzione della pena) in cambio di una rinuncia (gli altri motivi di appello). Consentire all’imputato di rimettere in discussione la sentenza dopo aver beneficiato dell’accordo svuoterebbe l’istituto della sua funzione e violerebbe il principio di lealtà processuale. La rinuncia ai motivi di appello è un elemento costitutivo dell’accordo e, una volta formalizzata, non può essere revocata o aggirata attraverso un ricorso per Cassazione basato proprio sui punti oggetto di rinuncia. La decisione rafforza la natura dispositiva dell’accordo, equiparandolo, per effetti preclusivi, ad altre forme di rinuncia all’impugnazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione offre un importante monito per la prassi legale. La scelta di accedere al concordato in appello deve essere attentamente ponderata, poiché cristallizza la vicenda processuale su quel punto. Se da un lato garantisce una pena certa e più mite, dall’altro chiude definitivamente la porta a qualsiasi altra contestazione di merito o di rito, salvo vizi propri dell’accordo stesso. La decisione conferma che gli strumenti processuali premiali richiedono una piena assunzione di responsabilità da parte di chi ne usufruisce, impedendo strategie dilatorie o contraddittorie.
Dopo aver ottenuto un ‘concordato in appello’ è possibile presentare ricorso in Cassazione per altri motivi?
No. La Cassazione ha stabilito che l’accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. comporta una rinuncia agli altri motivi di appello. Questa rinuncia ha effetti preclusivi che impediscono di sollevare successivamente questioni come l’erronea valutazione delle circostanze o la prescrizione, rendendo il ricorso inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 c.p.p., la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata a 3.000,00 euro.
La scelta di domicilio presso il proprio avvocato ha conseguenze sulla validità delle notifiche?
Sì. L’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia rende valide le notifiche effettuate a quest’ultimo. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata citazione a giudizio proprio perché l’imputato aveva eletto domicilio presso il suo legale, che aveva inoltre ricevuto la procura speciale per la richiesta di concordato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36274 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36274 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIZZOLO PREDABISSI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME, avverso la sentenza del 23 marzo 2023 con cui la Corte di appello di Firenze, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all’art. 628 cod. pen. riducendola nella misura concordata, è inammissibile;
ritenuto che la dedotta nullità per omessa citazione a giudizio nel grado di appello è manifestamente infondata, perché contraddetta dall’elezione di domicilio eseguita presso il difensore di fiducia oltre che dalla stessa procura speciale rilasciata al medesimo difensore per la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.;
ritenuto che le censure in merito alla erronea valutazione delle circostanze aggravanti ed alla conseguente prescrizione del reato sono inammissibili, in quanto precluse dalla rinuncia in funzione dell’accordo sulla pena perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389);
rilevato che il difetto dell’avviso al difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, è stato sanato con rinvio dell’udienza del 7 giugno 2024 e rituale notificazione al predetto difensore in data 11 giugno 2024 per l’odierna udienza del 9 settembre 2024;
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024
Il Cons COGNOME e estensore COGNOME