Concordato in Appello: I Limiti del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’. La decisione chiarisce i limiti del diritto di impugnare una sentenza quando le parti hanno raggiunto un accordo sulla rideterminazione della pena. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere la natura e gli effetti di tale istituto processuale, delineando quando un successivo ricorso per Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Ancona, che aveva rideterminato la pena per un imputato accusato di rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso. Tale rideterminazione era avvenuta in accoglimento di una richiesta concorde delle parti, formulata ai sensi dell’art. 599 bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, lamentando due presunte irregolarità: l’errata determinazione della pena, a suo dire difforme da quanto pattuito, e la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
La Decisione della Corte e il ruolo del concordato in appello
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso con la procedura semplificata de plano, prevista per i casi di manifesta inammissibilità. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di doglianza, giungendo a conclusioni che rafforzano il valore dell’accordo processuale tra accusa e difesa.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni dell’ordinanza si articolano su due punti chiave, che smontano le argomentazioni del ricorrente.
Corrispondenza tra Pena Concordata e Pena Inflitta
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha verificato gli atti processuali, tra cui il verbale d’udienza e la richiesta formulata dalla difesa, e ha riscontrato una perfetta corrispondenza tra la sanzione oggetto del concordato in appello e quella effettivamente inflitta dai giudici di secondo grado. Non vi era, quindi, alcuna difformità che potesse giustificare un annullamento della sentenza.
Rinuncia Implicita ai Motivi di Ricorso
Più significativo è il ragionamento sul secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche. La Cassazione ha stabilito che tale doglianza era stata proposta al di fuori dei casi consentiti. L’istituto del concordato in appello si basa su una negoziazione complessiva che include tutti gli aspetti della determinazione della pena, comprese le circostanze attenuanti. Aderendo all’accordo, l’imputato rinuncia implicitamente a sollevare contestazioni su punti che sono stati oggetto della transazione processuale. Lagnarsi della mancata applicazione delle attenuanti nella massima estensione equivale a rimettere in discussione un elemento che era parte integrante del patto siglato con la pubblica accusa. Di conseguenza, il motivo è stato ritenuto inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione conferma che il concordato in appello è un accordo vincolante che preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per motivi che sono stati oggetto di rinuncia. La stabilità di tali accordi è essenziale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario. L’imputato che accetta di concordare la pena ottiene un beneficio in cambio della certezza della decisione, e non può successivamente tentare di ottenere ulteriori vantaggi contestando gli elementi su cui si fondava l’accordo stesso. La decisione serve da monito: la scelta di percorrere la via del concordato deve essere ponderata, poiché chiude la porta a gran parte delle successive contestazioni.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi specifici. Il ricorso non può basarsi su aspetti che sono stati oggetto dell’accordo stesso e a cui si è implicitamente rinunciato, come l’entità delle circostanze attenuanti.
Cosa succede se la pena applicata dalla Corte d’Appello è diversa da quella concordata tra le parti?
In tal caso, il ricorso sarebbe ammissibile. Tuttavia, nel caso specifico esaminato, la Corte di Cassazione ha verificato che la pena inflitta era esattamente quella concordata, rendendo il motivo di ricorso manifestamente infondato.
L’accordo sulla pena in appello comporta una rinuncia ad altri motivi di ricorso?
Sì. Secondo la Corte, la stipula del concordato ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. implica una rinuncia da parte dell’imputato a far valere motivi che rientrano nell’oggetto della negoziazione con la parte pubblica, come la quantificazione della riduzione per le attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35363 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 35363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della Corte d’appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di COGNOME NOME, in relazione ai reati d rapina aggravata in concorso e lesioni aggravate in concorso;
considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.;
ritenuto che, il motivo di ricorso con cui si lamenta l’errata determinazione della pena, in difformità dal contenuto dell’accordo concluso con la parte pubblica, è manifestamente infondato poiché dal tenore della sentenza, dal contenuto del verbale d’udienza e dal tenore della richiesta formulata dalla difesa e rivolta al Procuratore generale (fg. 3 del fascicolo) risulta la corrispondenza della pena inflitta con quella oggetto del concordato tra le parti;
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata riduzione della pena nella massima estensione per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 599 bis cod. proc. pen. in quanto oggetto della rinuncia dell’imputato in sede di accordo con la parte pubblica;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/7/2024