Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35051 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 35051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2024 della Corte d’appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 14/05/2024, la Corte d’appello di Torino, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale della sentenza del 27/11/2023 del Tribunale di Torino: a) esclusa la recidi riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, ridetermin due anni e sei mesi di reclusione ed € 500,00 di multa la pena irrogata a NOME per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di rapina aggra cui al capo 1) dell’imputazione e di tentata violenza privata di Cui al ca dell’imputazione; b) eliminava le pene accessorie; c) dichiarava inammissibi motivi di appello diversi da quello sulla recidiva; d) confermava; nel rest sentenza impugnata.
Avverso l’indicata sentenza del 14/05/2024 della Corte d’ap elio di Torin ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del y p oprio difen ore, NOME COGNOMECOGNOME affidato a un unico motivo, con il quale deduie, in relazio e all’a comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’«erronea applicazione dell’a t. 129 c.p.
poiché, con riferimento ai capi d’imputazione l’imputato andava dichiarato asso poiché il fatto non sussiste e/o comunque lo stesso non costituisce reato».
Il ricorrente rappresenta che, con particolare riferimento al cap dell’imputazione, dalla lettura degli acquisiti messaggi Whattsapp <non può di leso, o comunque messo in pericolo, il bene giuridico tutelato de l'art. 61 e/o, in ogni caso, non può ritenersi sussistente in capo all'impu+to l'ele soggettivo richiesto dalla fattispecie».
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso Oer cassazi avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca moti relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordat consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme de pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai mot rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di prosciogliMento ai s dell'art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l'estiniione per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appe (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481-0 vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfu della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ov 1) – nonché ai i nell'illegalità ero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, 276102-01).
Ciò rammentato, si deve rilevare che il motivo di ricorso, con il qual lamenta che la Corte d'appello di Torino non abbia ritenuto che l'imputato dove essere prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i me casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza all'esito di concordato in appello.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronundata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiuto all'art cod. proc. pen. il comma 5-bis il ricorso deve essere trattato rlelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichia inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonChé, essend ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell cassa delle ammende.
Così deciso il 18/07/2024.