Concordato in Appello: La Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di impugnare la sentenza successiva? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’adesione all’accordo preclude la possibilità di presentare ricorso per motivi legati alla responsabilità penale, che si intendono rinunciati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale che condannava un imputato per il reato di rapina aggravata. In sede di appello, le parti raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte di Appello, accogliendo l’accordo, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, confermando la responsabilità dell’imputato ma rideterminando la pena secondo quanto concordato.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione del proprio diritto di difesa. Nello specifico, sosteneva che la sua traduzione coatta in udienza gli avesse impedito di svolgere una ricognizione formale, atto che a suo dire sarebbe stato cruciale per dimostrare uno scambio di persona e, quindi, la sua estraneità ai fatti.
Il Concordato in Appello e l’inammissibilità
La Corte di Cassazione ha trattato il ricorso con la procedura semplificata «de plano», prevista per i casi di manifesta inammissibilità. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del concordato in appello. La Suprema Corte ha chiarito che, quando l’imputato accetta di concordare la pena, rinuncia implicitamente a tutti i motivi di appello che contestano il giudizio di colpevolezza.
Le censure mosse dal ricorrente, relative a un presunto scambio di persona e a una violazione del diritto di difesa, erano palesemente volte a rimettere in discussione la sua responsabilità. Tuttavia, proprio questo punto era stato oggetto di rinuncia esplicita attraverso l’accordo. La giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza (Sent. n. 22002/2019), è chiara nell’affermare l’inammissibilità delle doglianze relative a motivi oggetto di rinuncia.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte sono lineari e rigorose. L’impugnazione è stata dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello. I giudici hanno sottolineato come le lamentele del ricorrente fossero in palese contraddizione con la scelta processuale precedentemente compiuta.
Articolare argomenti a sostegno della propria estraneità al fatto contestato è un’attività difensiva che appartiene alla fase di merito del giudizio di responsabilità. Una volta che si è scelto di accedere al concordato, accettando una pena rideterminata in cambio della rinuncia a contestare la colpevolezza, non è più possibile fare un passo indietro e sollevare questioni che avrebbero dovuto essere discusse prima dell’accordo.
Le Conclusioni
La decisione in esame offre un importante monito pratico: il concordato in appello è una scelta strategica che comporta conseguenze definitive. L’imputato che vi aderisce ottiene il beneficio di una pena certa e potenzialmente più mite, ma al contempo chiude definitivamente la porta a qualsiasi contestazione sulla propria colpevolezza. Il ricorso per Cassazione resta possibile solo per vizi procedurali legati alla formazione dell’accordo stesso o per errori di diritto nel calcolo della pena concordata, ma non per rimettere in discussione il merito della vicenda. La conseguenza dell’inammissibilità è stata, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver concluso un “concordato in appello”?
No, di norma il ricorso è inammissibile se riguarda motivi che sono stati oggetto di rinuncia con l’accordo. L’adesione al concordato sulla pena implica l’accettazione del giudizio di responsabilità e la rinuncia a contestarlo ulteriormente.
Cosa significa che il ricorso è trattato “de plano”?
Significa che il ricorso viene gestito dalla Corte di Cassazione con una procedura semplificata, senza udienza pubblica, perché ritenuto palesemente inammissibile o infondato sin da una prima analisi.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, a favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34673 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a San Giovanni Rotondo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 4/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia 1’11/5/2023, confermando la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di rapina aggravata rideterminando la pena come concordata dalle parti.
Ricorre l’imputato deducendo violazione del diritto di difesa dell’imputato poiché avendo disposto la traduzione del predetto in udienza ha impedito lo svolgimento utile della ricognizione formale del predetto.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Ed infatti va ricordato che nel caso di concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi oggetto di rinunzia (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 – 01).
Nel caso in esame le censure deducono asserite violazioni di legge che avrebbero impedito di dimostrare l’assunto difensivo dello scambio di persona e di articolare argomenti a sostegno dell’estraneità dell’imputato al fatto contestato, mentre i motivi relativi al giudizio di responsabilità sono stati espresso oggetto di rinunzia .
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nel
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 24 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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La Presidente
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