Concordato in appello: i limiti all’impugnazione secondo la Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i limiti all’impugnazione delle sentenze che recepiscono tale accordo, stabilendo quando un ricorso successivo debba considerarsi inammissibile.
I Fatti del Caso: dal Patto sulla Pena al Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma. La sentenza di secondo grado era stata emessa proprio a seguito di un concordato in appello, relativo a una condanna per un reato di lieve entità in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). Nonostante l’accordo raggiunto sulla pena, l’imputato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione circa la congruità della sanzione inflitta, ritenendola non adeguata.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso nel concordato in appello
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’accordo sulla pena, formalizzato attraverso il concordato in appello, preclude la possibilità di contestare successivamente proprio quegli aspetti che sono stati oggetto di negoziazione, come la misura della pena stessa.
Le Motivazioni: i Limiti Imposti dalla Legge e dalla Giurisprudenza
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando l’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale e la giurisprudenza costante in materia. I giudici hanno spiegato che, una volta che le parti rinunciano a determinati motivi di appello in cambio di un accordo sulla pena, non possono “ripensarci” in sede di legittimità.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di concordato in appello è ammissibile solo in casi eccezionali e tassativi, ovvero quando si lamentano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo (ad esempio, errore o violenza).
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero sull’accordo.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo pattuito.
Non è invece consentito, come nel caso di specie, contestare la congruità della pena, la mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o altri vizi che non si traducano in una pena palesemente illegale. Poiché i motivi del ricorrente esulavano da quelli consentiti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza la stabilità e la definitività degli accordi raggiunti tramite il concordato in appello. La pronuncia invia un messaggio chiaro: l’accordo processuale è un patto serio che implica una rinuncia consapevole a determinate facoltà di impugnazione. Chi sceglie questa strada non può successivamente tentare di rimettere in discussione il cuore dell’accordo, ovvero la misura della pena, salvo che questa sia illegale. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un “concordato in appello”?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Non si può contestare la congruità della pena concordata, ma solo vizi relativi alla formazione della volontà di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o a un contenuto della sentenza diverso da quello pattuito.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la congruità della pena, un motivo che, secondo la giurisprudenza costante, non rientra tra quelli consentiti per impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30489 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30489 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
i dato avviso alle parti; ‘ ì
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emes sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Roma in r reato di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/1990. Deduce vizio di motivazione in o alla congruità della pena inflitta.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi del comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23. n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza dell regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di l questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nel della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, a del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pron giudice, (, cfr da ultimo Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, Rv. 2781 Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01).
Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentit
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condann ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattr determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
Con igliere estensore
Il Pres ente